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L'aspettativa per
infermità non può protrarsi per più di 18 mesi, ai fini
della determinazione del periodo massimo, si sommano
periodi di aspettativa durante i quali non intercorra un
periodo di servizio attivo superiore ai tre mesi, mentre
nel quinquennio l'aspettativa (infermità e/o famiglia)
non deve superare i 30 mesi.
Per i primi dodici mesi si
ha diritto all'intero trattamento economico.
Nei successivi sei mesi
viene ridotto al 50%, dalla riduzione vanno esclusi gli
assegni familiari.
Per motivi di
particolare gravità l'Amministrazione può concedere al
dipendente che ne faccia richiesta, altri sei mesi di
aspettativa non retribuiti ed il periodo trascorso in
tale status non è valido ai fini dell'anzianità di
servizio e del trattamento pensionistico.
Si precisa che il
dipendente incorre nella riduzione dello stipendio
soltanto se il superamento del dodicesimo mese di
assenza per malattia si verifica in un unico ed
ininterrotto arco di tempo o dipenda da causa di
servizio. |