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ASPETTATIVA

 

L’aspettativa consiste nell’astensione dal lavoro del dipendente per tempi prolungati, determinata da esigenze di natura strettamente personale o da specifiche modificazioni di carattere familiare. A seconda della natura dell’assenza e della sua durata, l’aspettativa può comportare effetti diversi sullo stato giuridico ed economico dell’interessato. La durata massima consentita di aspettativa fruita a diverso titolo è di due anni e mezzo nel quinquennio, con le eccezioni che di volta in volta verranno evidenziate.

Aspettativa per infermità

La disciplina dell’aspettativa per infermità trova il suo principale fondamento giuridico nel Testo unico degli impiegati civili dello Stato n.3/57 e in ulteriori e successive normative di rinvio e integrazione. In particolare, l’art.68 del citato Testo unico prevede che l’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a domanda per un periodo non superiore a 18 mesi consecutive, quando sia accertata l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente ad dipendente di svolgere regolare attività lavorativa. Il dipendente ha diritto all’intero stipendio per i primi 12 mesi di aspettativa e alla metà per il restante periodo; qualora l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo, il diritto all’intero stipendio. Il tempo trascorso in tale stato giuridico è computato per intero ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Lart.22, co.24, della L. 23 dicembre 1994 n.724, prevede che può essere collocato, a domanda, in aspettativa per infermità il dipendente che, pur non avendo ancora fruito interamente del congedo straordinario relativo all’anno in corso, si assenti per la durata superiore a 7 giorni lavorativi.

Inevitabilmente sarà collocato d’ufficio in aspettativa per la durata dell’infermità, l’interessato che abbia utilizzato completamente il congedo straordinario spettante nell’anno solare (45 giorni).

L’art.70 del Testo unico 3/57 al co.1 prevede che due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata (18 mesi) quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunciata definendo “servizio attivo” l’attività di servizio prestata mediante reale esplicazione delle mansioni. Sono considerati tali anche i periodi fruiti a titolo di congedo ordinario, di riposo ai sensi della legge 937/1977, di congedo di maternità di cui all’art.16 del decreto legislativo 151/2001, nonché il periodo di interdizione anticipata riconosciuto dall’Ispettorato del lavoro nei casi di gravidanza a rischio.

La materia dell’aspettativa per infermità è stata disciplinata anche in sede contrattuale. In particolare l’art.16, co.2, del dpr 395/95, riproponendo il testo dell’art.32 della legge 668/86, conferma che i periodi di ricovero in luoghi di cura, a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio, non vengono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. Al successivo co.3, la norma esclude dal computo del periodo massimo di aspettativa anche i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche, riportate in servizio che non comportino idoneità assoluta allo stesso. Pertanto, a prescindere dalla circostanza che le ferite o le lesioni traumatiche riportate in servizio abbiano determinato un ricovero, possibile escludere dal computo dell’aspettativa il periodo dell’assenza maturata a tale titolo, sempre che la dipendenza da causa di servizio sia stata formalmente attestata dagli organi medico-legali competenti.

L’art.19, co.3 del dpr 164/02, prevede che “il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permanga, ovvero sia collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del limite massimo”. Nella circostanza particolare in cui il personale dichiarato assolutamente inidoneo ai servizi di Polizia abbia chiesto di transitare nei ruoli di altre Amministrazioni, verrà collocato d’ufficio in aspettativa ai sensi dell’art.8 del dpr 339/82. Il dipendente rimane in tale posizione per tutto il tempo dello svolgimento delle relative procedure. In questo periodo il personale avrà diritto al trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.

Il D.P.R. N° 170 dell'11 settembre 2007 ha stabilito inoltre all'art. 12 che per i dipendenti che vengono giudicati non idonei parzialmente al servizio di Polizia, per una malattia non ancora riconosciuta come dipendente da causa di servizio, oltre il dodicesimo mese continuativo di aspettativa per infermità dal Comitato di Verifica, a percepire il trattamento economico fisso e continuativo in misura intera fino alla pronuncia degli organi competenti in materia, salvo ripetizione delle somme in caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro 24 mesi dalla data dell’avvio del relativo procedimento.

Si sottolinea, in particolare, che la nuova disposizione consente di attribuire, al personale collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, l’intero trattamento economico durante tutto il periodo trascorso in aspettativa. L’aspettativa si conclude con il provvedimento finale di riconoscimento o meno della dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità sofferta. Non appena acquisito il suddetto provvedimento,si procederà alla verifica degli eventuali presupposti per il recupero delle somme erogate.

L’eventuale ripetizione delle retribuzioni deve essere riferita alla metà delle somme corrisposte dal 13° al 18° mese di aspettativa continuativa ed all’intero trattamento economico corrisposto oltre il 18° mese. Tali recuperi non devono essere effettuati nei casi in cui:

• L’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio;

• L’infermità non sia riconosciuta dipendente da causa di servizio ed il dipendente chieda di attivare la procedura di passaggio ad altri ruoli della Polizia di Stato,ovvero di altre Amministrazioni, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339;

• La pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio intervenga dopo ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa per infermità.

 

NORMATIVA ASPETTATIVA PER INFERMITA'

art.12 D.P.R. 170/2007

art.68,70,71 del Testo unico n. 3/57

art.8 del dpr 339/82

art.22 co. 24, della legge 724/1994

art.16 dpr 395/95

art.19 co. 3, del dpr 164/2002

Aspettativa per motivi di famiglia

L’istituto è ancora attualmente disciplinato dall’art.69 del Testo unico n.3/57. Il periodo fruibile a tale titolo non può eccedere la durata di un anno e non è valutabile ai fini economici, giuridici e di carriera. Fermo restando il limite massimo dei due anni e mezzo d’aspettativa nel quinquennio, ai sensi dell’art.70 del citato Testo unico, due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.

Aspettative Speciali

• Aspettativa per campagna elettorale

L’art.81 della legge 121/81 al co.2 stabilisce che il personale candidato alle elezioni politiche o amministrative venga posto d’ufficio in aspettativa speciale con assegni dal momento dell’accettazione della candidatura e per la durata della campagna elettorale. Inoltre non può prestare servizio nell’ambito della circoscrizione nella quale si è presentato per un periodo di tre anni dalla data dell’elezione.

• Aspettativa per mandato amministrativo

Il personale eletto a cariche amministrative può chiedere di essere collocato in aspettativa, ai sensi dell’art.53 del dpr 24.4.1982 n.335, per tutta la durata del mandato.Le assenze a tale titolo sono considerate come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. La materia, anche per il personale della Polizia di Stato, risulta essere disciplinata in via generale dall’art.81 del dlvo 18.08.00 n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

• Aspettativa per motivi sindacali

I dipendenti che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali possono fruire, a richiesta, di aspettative sindacali non retribuite nell’arco temporale del relativo mandato. Tali periodi non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova e per la maturazione del congedo ordinario (materia risulta disciplinata dagli artt. 88 e 89 della legge 121/81 nonché da ultimo dall’art. 33 del dpr 164/2002).

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