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L’aspettativa consiste nell’astensione dal lavoro del
dipendente per tempi prolungati, determinata da esigenze
di natura strettamente personale o da specifiche
modificazioni di carattere familiare. A seconda della
natura dell’assenza e della sua durata, l’aspettativa
può comportare effetti diversi sullo stato giuridico ed
economico dell’interessato. La durata massima consentita
di aspettativa fruita a diverso titolo è di due anni e
mezzo nel quinquennio, con le eccezioni che di volta in
volta verranno evidenziate.
Aspettativa per infermità
La
disciplina dell’aspettativa per infermità trova il suo
principale fondamento giuridico nel Testo unico degli
impiegati civili dello Stato n.3/57 e in ulteriori e
successive normative di rinvio e integrazione. In
particolare, l’art.68 del citato Testo unico prevede che
l’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a
domanda per un periodo non superiore a 18 mesi
consecutive, quando sia accertata l’esistenza di una
malattia che impedisca temporaneamente ad dipendente di
svolgere regolare attività lavorativa. Il dipendente ha
diritto all’intero stipendio per i primi 12 mesi di
aspettativa e alla metà per il restante periodo; qualora
l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di
servizio, permane, per tutto il periodo, il diritto
all’intero stipendio. Il tempo trascorso in tale stato
giuridico è computato per intero ai fini della
progressione in carriera e del trattamento di quiescenza
e previdenza.
Lart.22,
co.24, della L. 23 dicembre 1994 n.724, prevede che può
essere collocato, a domanda, in aspettativa per
infermità il dipendente che, pur non avendo ancora
fruito interamente del congedo straordinario relativo
all’anno in corso, si assenti per la durata superiore a
7 giorni lavorativi.
Inevitabilmente sarà collocato d’ufficio in aspettativa
per la durata dell’infermità, l’interessato che abbia
utilizzato completamente il congedo straordinario
spettante nell’anno solare (45 giorni).
L’art.70
del Testo unico 3/57 al co.1 prevede che due periodi di
aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata (18
mesi) quando tra essi non intercorra un periodo di
servizio attivo superiore a tre mesi. Sul punto la
giurisprudenza del Consiglio di Stato si è pronunciata
definendo “servizio attivo” l’attività di servizio
prestata mediante reale esplicazione delle mansioni.
Sono considerati tali anche i periodi fruiti a titolo di
congedo ordinario, di riposo ai sensi della legge
937/1977, di congedo di maternità di cui all’art.16 del
decreto legislativo 151/2001, nonché il periodo di
interdizione anticipata riconosciuto dall’Ispettorato
del lavoro nei casi di gravidanza a rischio.
La
materia dell’aspettativa per infermità è stata
disciplinata anche in sede contrattuale. In particolare
l’art.16, co.2, del dpr 395/95, riproponendo il testo
dell’art.32 della legge 668/86, conferma che i periodi
di ricovero in luoghi di cura, a seguito di ferite o
lesioni riportate per cause di servizio, non vengono
computati ai fini del compimento del periodo massimo di
aspettativa. Al successivo co.3, la norma esclude dal
computo del periodo massimo di aspettativa anche i
periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o
lesioni traumatiche, riportate in servizio che non
comportino idoneità assoluta allo stesso. Pertanto, a
prescindere dalla circostanza che le ferite o le lesioni
traumatiche riportate in servizio abbiano determinato un
ricovero, possibile escludere dal computo
dell’aspettativa il periodo dell’assenza maturata a tale
titolo, sempre che la dipendenza da causa di servizio
sia stata formalmente attestata dagli organi
medico-legali competenti.
L’art.19,
co.3 del dpr 164/02, prevede che “il personale giudicato
permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale
permanga, ovvero sia collocato in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio della lesione o infermità che ha causato la
predetta idoneità anche oltre i limiti massimi previsti
dalla normativa in vigore. Tale periodo non si cumula
con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro
titolo ai fini del raggiungimento del limite massimo”.
Nella circostanza particolare in cui il personale
dichiarato assolutamente inidoneo ai servizi di Polizia
abbia chiesto di transitare nei ruoli di altre
Amministrazioni, verrà collocato d’ufficio in
aspettativa ai sensi dell’art.8 del dpr 339/82. Il
dipendente rimane in tale posizione per tutto il tempo
dello svolgimento delle relative procedure. In questo
periodo il personale avrà diritto al trattamento
economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità.
Il
D.P.R. N° 170 dell'11 settembre 2007 ha stabilito
inoltre all'art. 12 che per i dipendenti che vengono
giudicati non idonei
parzialmente al servizio di Polizia, per una malattia
non ancora riconosciuta come dipendente da causa di
servizio, oltre il dodicesimo mese continuativo di
aspettativa per infermità dal Comitato di Verifica, a
percepire il trattamento economico fisso e continuativo
in misura intera fino alla pronuncia degli organi
competenti in materia, salvo ripetizione delle somme in
caso di non riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio entro 24 mesi dalla data dell’avvio del
relativo procedimento.
Si
sottolinea, in particolare, che la nuova disposizione
consente di attribuire, al personale collocato in
aspettativa in attesa della pronuncia sul riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità
sofferta, l’intero trattamento economico durante tutto
il periodo trascorso in aspettativa. L’aspettativa si
conclude con il provvedimento finale di riconoscimento o
meno della dipendenza dalla causa di servizio
dell’infermità sofferta. Non appena acquisito il
suddetto provvedimento,si procederà alla verifica degli
eventuali presupposti per il recupero delle somme
erogate.
L’eventuale ripetizione delle retribuzioni deve essere
riferita alla metà delle somme corrisposte dal 13° al
18° mese di aspettativa continuativa ed all’intero
trattamento economico corrisposto oltre il 18° mese.
Tali recuperi non devono essere effettuati nei casi in
cui:
•
L’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di
servizio;
•
L’infermità non sia riconosciuta dipendente da causa di
servizio ed il dipendente chieda di attivare la
procedura di passaggio ad altri ruoli della Polizia di
Stato,ovvero di altre Amministrazioni, ai sensi del
D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339;
• La
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio intervenga dopo ventiquattro mesi dal
collocamento in aspettativa per infermità.
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NORMATIVA ASPETTATIVA PER INFERMITA'
art.12 D.P.R. 170/2007
art.68,70,71 del Testo unico n. 3/57
art.8 del dpr 339/82
art.22 co. 24, della legge 724/1994
art.16 dpr 395/95
art.19 co. 3, del dpr 164/2002 |
Aspettativa per motivi di famiglia
L’istituto è ancora attualmente disciplinato dall’art.69
del Testo unico n.3/57. Il periodo fruibile a tale
titolo non può eccedere la durata di un anno e non è
valutabile ai fini economici, giuridici e di carriera.
Fermo restando il limite massimo dei due anni e mezzo
d’aspettativa nel quinquennio, ai sensi dell’art.70 del
citato Testo unico, due periodi di aspettativa per
motivi di famiglia si sommano quando tra essi non
intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei
mesi.
Aspettative Speciali
•
Aspettativa per campagna elettorale
L’art.81
della legge 121/81 al co.2 stabilisce che il personale
candidato alle elezioni politiche o amministrative venga
posto d’ufficio in aspettativa speciale con assegni dal
momento dell’accettazione della candidatura e per la
durata della campagna elettorale. Inoltre non può
prestare servizio nell’ambito della circoscrizione nella
quale si è presentato per un periodo di tre anni dalla
data dell’elezione.
•
Aspettativa per mandato amministrativo
Il
personale eletto a cariche amministrative può chiedere
di essere collocato in aspettativa, ai sensi dell’art.53
del dpr 24.4.1982 n.335, per tutta la durata del mandato.Le
assenze a tale titolo sono considerate come servizio
effettivamente prestato, nonché come legittimo
impedimento per il compimento del periodo di prova. La
materia, anche per il personale della Polizia di Stato,
risulta essere disciplinata in via generale dall’art.81
del dlvo 18.08.00 n.267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali).
•
Aspettativa per motivi sindacali
I
dipendenti che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi delle proprie Organizzazioni sindacali possono
fruire, a richiesta, di aspettative sindacali non
retribuite nell’arco temporale del relativo mandato.
Tali periodi non sono utili ai fini del compimento del
periodo di prova e per la maturazione del congedo
ordinario (materia risulta disciplinata dagli artt. 88 e
89 della legge 121/81 nonché da ultimo dall’art. 33 del
dpr 164/2002). |