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Quando posso chiedere l'aspettativa per malattia?

 

Dopo aver esaurito i 45 giorni di congedo straordinario.

Per assenze continuative superiori ai sette giorni lavorativi. Il computo dei sette giorni va effettuato escludendo le giornate di festività previste dal vigente ordinamento ed i giorni di riposo settimanale ricadenti nel periodo di assenza dal servizio per malattia. Si precisa che qualora non sia stato ancora esaurito il congedo straordinario, dovrà essere il dipendente a richiedere di essere posto in aspettativa, piuttosto che in congedo straordinario. Qualora nell'istanza non venga specificato se si intenda essere collocati in C.S. o in aspettativa, l'Amministrazione procederà d'Ufficio ai sensi dell'Art. 30 comma 3 D.P.R. 686 del 3 maggio 1957 ovvero ponendo lo stesso in C.S. fino all'esaurimento dei 45 giorni.

 

 

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