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Dopo aver esaurito i 45
giorni di congedo straordinario.
Per assenze continuative
superiori ai sette giorni lavorativi. Il computo dei
sette giorni va effettuato escludendo le giornate di
festività previste dal vigente ordinamento ed i giorni
di riposo settimanale ricadenti nel periodo di assenza
dal servizio per malattia. Si precisa che qualora non
sia stato ancora esaurito il congedo straordinario,
dovrà essere il dipendente a richiedere di essere posto
in aspettativa, piuttosto che in congedo straordinario.
Qualora nell'istanza non venga specificato se si intenda
essere collocati in C.S. o in aspettativa,
l'Amministrazione procederà d'Ufficio ai sensi dell'Art.
30 comma 3 D.P.R. 686 del 3 maggio 1957 ovvero ponendo
lo stesso in C.S. fino all'esaurimento dei 45 giorni.
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