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Gli artt.19 e 20 della
legge 53/200 hanno modificato l’art.33 della l. 104/92,
in relazione ad alcuni istituti inerenti alla disciplina
dell’assistenza a familiari e affini entro il terzo
grado, affetti da grave handicap. Questa delicata e
complessa materia è stata illustrata dettagliatamente in
due circolari, una a cura dell’INPS (circolare n.133 del
17 luglio 2000) e l’altra dal Dipartimento della
pubblica sicurezza (333-A/9806.G3 datata 31 luglio
2001).
Genitori di figli con handicap grave
I genitori di figli
disabili hanno diritto al prolungamento del congedo
parentale o, in alternativa, a due ore di permesso
giornaliero retribuito, fino al compimento dei 3 anni
del bambino, a condizione però che quest’ultimo non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il diritto è riconosciuto al genitore anche nel caso in
cui l’altro genitore non ne abbia titolo. Il congedo
parentale ordinario e quello speciale (sia come
prolungamento dell’assenza, sia come ore di riduzione
dell’orario) sono compatibili e il secondo decorre dal
termine del periodo corrispondente alla durata massima
del congedo parentale ordinario. IL congedo speciale non
può essere utilizzato cumulatamene tra i due genitori.
Se il minore ha un’età compresa tra i 3 e i 18 anni, i
genitori possono usufruire mensilmente di tre giorni
di permesso retribuito, e questo periodo può essere
ripartito tra gli stessi qualora entrambi dipendenti.
Più articolata appare
la disciplina relativa alla fruizione di permessi da
parte dei genitori di figli disabili maggiorenni:
• In caso di
figlio maggiorenne convivente con il genitore che
richiede il beneficio, è possibile concedere i permessi
mensili anche qualora l’altro genitore non lavori o nel
caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti
non lavoratori in grado di prestare assistenza al
disabile;
• In caso di figlio
maggiorenne non convivente, il genitore potrà chiedere
il beneficio solo qualora ricorrano i requisiti della
continuatività ed esclusività dell’assistenza; in
particolare, per quanto attiene all’esclusività, si
precisa che qualora nel nucleo familiare del portatore
di handicap, siano presenti altre persone (compreso
l’altro genitore) che non svolgano attività lavorativa,
in grado di prestare assistenza, i permessi non sono
concedibili.
I genitori di figli
disabili o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o
sorelle conviventi, possono usufruire, alternativamente,
di un congedo retribuito di due anni, in modo frazionato
o continuativo, in presenza della certificazione di
accertamento dell’handicap in situazione di gravità
redatta dalle Commissioni mediche istituite presso le
Asl (la legge finanziaria del 2003, ha abrogato il
presupposto del riconoscimento formale dell’handicap
grave da almeno 5 anni). La Corte costituzionale ha
stabilito che tale beneficio può essere concesso ai
fratelli non solo in caso di decesso dei genitori, ma
anche se quest’ultimi siano totalmente impossibilitati a
occuparsi del figlio disabile perché loro stessi
inabili.
Per le modalità di
fruizione di detto congedo nell’ipotesi di figlio
disabile maggiorenne si richiamano i principi e i
criteri già illustrati nell’ambito dei permessi mensili.
Parenti o affini
entro il terzo grado che assistono un familiare disabile
in situazione di gravità
I tre giorni di
permesso mensile previsti dall’art.33, co.3, della legge
104/92, sono concessi anche a parenti o affini entro il
terzo grado, che assistono con continuità e in via
esclusiva disabili in situazione di gravità. Tali
permessi sono frazionabili in ore (fino a mezza giornata
lavorativa) e possono essere concessi nella misura di
tre giorni per ciascun disabile a proprio carico. Coloro
che sono interessati a una più completa disamina della
disciplina in materia di assistenza a familiari disabili
possono trovarla nella circolare n.333-A/9806.G.3.2
datata 31 luglio 2001.
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NORMATIVA ASSISTENZA DISABILI
Art.33 legge 104/92
Art.19 e 20 legge
53/2000
Art. 80 legge
388/00
Art.42,co.5, d.lvo
151/2001
Art. 106 legge
350/03 |
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