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ASSISTENZA A FAMILIARI DISABILI GRAVI

 
Gli artt.19 e 20 della legge 53/200 hanno modificato l’art.33 della l. 104/92, in relazione ad alcuni istituti inerenti alla disciplina dell’assistenza a familiari e affini entro il terzo grado, affetti da grave handicap. Questa delicata e complessa materia è stata illustrata dettagliatamente in due circolari, una a cura dell’INPS (circolare n.133 del 17 luglio 2000) e l’altra dal Dipartimento della pubblica sicurezza (333-A/9806.G3 datata 31 luglio 2001).

Genitori di figli con handicap grave

I genitori di figli disabili hanno diritto al prolungamento del congedo parentale o, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento dei 3 anni del bambino, a condizione però che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il diritto è riconosciuto al genitore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia titolo. Il congedo parentale ordinario e quello speciale (sia come prolungamento dell’assenza, sia come ore di riduzione dell’orario) sono compatibili e il secondo decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale ordinario. IL congedo speciale non può essere utilizzato cumulatamene tra i due genitori. Se il minore ha un’età compresa tra i 3 e i 18 anni, i genitori possono usufruire mensilmente di tre giorni di permesso retribuito, e questo periodo può essere ripartito tra gli stessi qualora entrambi dipendenti.

Più articolata appare la disciplina relativa alla fruizione di permessi da parte dei genitori di figli disabili maggiorenni:

 • In caso di figlio maggiorenne convivente con il genitore che richiede il beneficio, è possibile concedere i permessi mensili anche qualora l’altro genitore non lavori o nel caso in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile;

• In caso di figlio maggiorenne non convivente, il genitore potrà chiedere il beneficio solo qualora ricorrano i requisiti della continuatività ed esclusività dell’assistenza; in particolare, per quanto attiene all’esclusività, si precisa che qualora nel nucleo familiare del portatore di handicap, siano presenti altre persone (compreso l’altro genitore) che non svolgano attività lavorativa, in grado di prestare assistenza, i permessi non sono concedibili.

I genitori di figli disabili o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi, possono usufruire, alternativamente, di un congedo retribuito di due anni, in modo frazionato o continuativo, in presenza della certificazione di accertamento dell’handicap in situazione di gravità redatta dalle Commissioni mediche istituite presso le Asl (la legge finanziaria del 2003, ha abrogato il presupposto del riconoscimento formale dell’handicap grave da almeno 5 anni). La Corte costituzionale ha stabilito che tale beneficio può essere concesso ai fratelli non solo in caso di decesso dei genitori, ma anche se quest’ultimi siano totalmente impossibilitati a occuparsi del figlio disabile perché loro stessi inabili.

Per le modalità di fruizione di detto congedo nell’ipotesi di figlio disabile maggiorenne si richiamano i principi e i criteri già illustrati nell’ambito dei permessi mensili.

Parenti o affini entro il terzo grado che assistono un familiare disabile in situazione di gravità

I tre giorni di permesso mensile previsti dall’art.33, co.3, della legge 104/92, sono concessi anche a parenti o affini entro il terzo grado, che assistono con continuità e in via esclusiva disabili in situazione di gravità. Tali permessi sono frazionabili in ore (fino a mezza giornata lavorativa) e possono essere concessi nella misura di tre giorni per ciascun disabile a proprio carico. Coloro che sono interessati a una più completa disamina della disciplina in materia di assistenza a familiari disabili possono trovarla nella circolare n.333-A/9806.G.3.2 datata 31 luglio 2001.

 

NORMATIVA ASSISTENZA DISABILI

Art.33 legge 104/92

Art.19 e 20 legge 53/2000

Art. 80 legge 388/00

Art.42,co.5, d.lvo 151/2001

Art. 106 legge 350/03

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