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CONGEDO PARENTALE

 
La legge 8 marzo 2000, n. 53 si presenta, nel suo insieme, come un corpus normativo articolato che interviene a modificare e ad integrare le disposizioni delle leggi 1204/1971 e 903/1977, sulla maternità. Nel dettare una nuova disciplina sui congedi parentali, familiari e formativi, la legge 8 marzo 2000, n.53 costituisce una più generale umanizzazione del rapporto di lavoro che colloca l’Italia in una posizione d’avanguardia rispetto all’Europa: da un lato, infatti, assistiamo alla nascita della figura unica del genitore lavoratore, con conseguente equiparazione, quanto a tutela e ad opportunità, del lavoratore padre e della lavoratrice madre; dall’altro, viene elaborato un nuovo e più funzionale concetto di maternità, volto a tutelare più che la madre in quanto tale, la funzione che essa è chiamata a svolgere. Con il dl.vo n. 151/2001, “Testo unico a tutela della maternità e paternità”, il nostro ordinamento, conferendo organicità e sistematicità alle norme in materia, ha recepito la direttiva comunitaria 96/34/CE del 3 giugno 1996, sui congedi parentali. La tutela della maternità e della prole, unitamente al principio di uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici sono stati elevati a valori primari a garanzia della parità normativa e retributiva tra uomini e donne, assicurando, in particolare alla lavoratrice, l’adempimento della sua essenziale funzione familiare. Il concetto della parità tra uomini e donne ha trovato recentemente ulteriore riconoscimento con la legge costituzionale n. 1/03 che ha inserito il principio delle pari opportunità nel testo costituzionale(art. 51).

Analizziamo in linee generali, i caratteri essenziali della nuova disciplina.

Il completo riconoscimento del ruolo del genitore si compie con la legge n. 53/00 attraverso l’esplicita previsione del diritto del singolo genitore al congedo parentale, a prescindere dalla posizione lavorativa del coniuge (lavoratrice autonome, domestica o casalinga). Le novità non riguardano solo l’affermazione di un diritto autonomo al predetto congedo, ma anche i tempi di fruizione: l’attuale congedo è utilizzabile nella misura massima complessiva tra genitori di 10 mesi, nei primi otto anni di vita del bambino. Detto limite massimo di fruizione è elevabile a 11 mesi nell’ipostesi prevista al co. 2, punto 2 dell’art.3 della legge 53/00, ossia quando il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. Nel limite complessivo di dieci mesi tra i due genitori, la madre potrà richiedere un massimo di sei mesi di congedo parentale, a decorrere dal termine del congedo per maternità, mentre il padre avrà diritto ad un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla nascita del figlio, anche durante il periodo di congedo di maternità del coniuge. Qualora uno dei due genitori utilizzi il periodo massimo consentitogli, il restante periodo di quattro mesi potrà essere utilizzato esclusivamente dall’altro genitore. Nell’ipotesi di una situazione monoparentale, il genitore potrà fruire di un periodo continuativo o frazionato di astensione dal lavoro non superiore al limite massimo di dieci mesi.

Novità rivelante risulta essere la concessione del congedo parentale al padre lavoratore che ne faccia richiesta durante i tre mesi di congedo di maternità e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento. Ciò e realizzabile anche nell’ipotesi in cui il coniuge non presti alcuna attività lavorativa: è la più ampia affermazione del diritto del padre a un’autonome accessibilità al congedo. Nelle ipotesi di morte o grave infermità della madre ovvero d’abbandono o d’affidamento esclusivo del bambino al padre, a quest’ultimo spetta il diritto di astenersi dal lavoro (congedo di paternità) per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.

Ulteriore novità introdotta dalla legge 53/00, recepita anche nell’art.196 lett.d del dlvo151/01, è la situazione di “parto prematuro”:l’art.11 della citata legge ha disposto che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti d’astensione obbligatoria sono aggiunti dopo ilparto. Significativa risulta la disposizione contrattuale che all’art.21/5 del dpr 164/02, prevede la particolare situazione del bambino nato prematuro che abbia necessità di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private. In detta ipotesi la madre dipendente, previa presentazione di un certificato medico circa l’idoneità al servizio, può chiedere che la fruizione dell’astensione post-partum e pre.partum decorra dalla data di dimissione del bambino dalla struttura ospedaliera.

Il trattamento economico del congedo parentale, di cui all’art.21 del dpr 164/02 prevede, in deroga all’art. 34 del decreto legislativo 151/01, che ai dipendenti con figli minori di tre anni, che intendono avvalersi del congedo parentale, spetti il congedo straordinario di cui all’art.15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di 45 giorni anche frazionati nell’arco del triennio e comunque da fruire entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; detto congedo non riduce ferie né tredicesima mensilità. Per il restante periodo (da computare nella misura complessiva tra i genitori non superiore a sei mesi) spetterà un’indennità pari al 30% della retribuzione e non si matureranno le ferie e la tredicesima mensilità. Oltre questo periodo, non spetterà alcun trattamento economico. Il congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio. Per gli aspetti pensionistici si può consultare la circolare del Servizo trattamento di pensione e previdenza n.333-H.N.45 del 2 maggio 2002.

Anche la disciplina dei riposi orari è stata innovata dal Testo unico 151/01. Come noto tale beneficio spetta alla madre; l’art.40 della citata normativa prevede i casi in cui i riposi giornalieri sono riconosciuti anche al padre lavoratore: nell’ipotesi in cui i figli sono affidati al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; in caso di morte o grave infermità della madre. Nel caso in cui il padre subentri nel diritto della madre, tale beneficio è riconosciuto al lavoratore solo qualora la madre, che abbia comunque ripreso l’attività lavorativa, rinunci a tale prerogativa. Per quanto riguarda il parto plurimo, l’art.11 della legge 53/2000 sancisce che i riposi orari (allattamento) sono elevati a 4 ore giornaliere a prescindere dal numero dei gemelli e che le due ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre (art.41 Testo unico 151/01). Nell’ipotesi del parto plurimo, il congedo parentale potrà essere fruito in relazione a ciascun figlio dando diritto, nei primi tre anni di vita, al trattamento economico del congedo straordinario nella misura di 45 giorni interamente retribuiti, per ogni bambino, nei termini illustrati. Nel caso in cui entrambi i genitori sono appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, il relativo trattamento economico verrà attribuito a ciascuno di essi. Sul punto si fa rinvio alla circolare n.333-A/9807.F.6.2 del 23 gennaio 2004.

In caso di malattia del bambino, il Testo unico 151/01 ha sancito la possibilità per i genitori di assentarsi dal lavoro, alternativamente fino al compimento dell’ottavo anno del bambino. Il dpr 164/02 all’art.21 co.3, prevede per il personale della Polizia di Stato una disciplina economica più favorevole di seguito illustrata. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni, i periodi di congedo non comportano riduzione di trattamento economico fino a un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno, oltre al limite dei 45 giorni di congedo straordinario di cui al Testo unico 3/57 e successive integrazioni (tale periodo è utile per la maturazione del congedo ordinario, della tredicesima mensilità e dell’anzianità di servizio). Per i periodi eccedenti tale limite, nel corso del medesimo anno, non competerà alcun assegno. Nell’ipotesi invece di malattia del figlio di età compresa dai tre e gli otto anni, ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi annui, per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. I giorni di assenza per malattia del figlio non retribuiti sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità. Il congedo per malattia del figlio può essere fruito anche se il coniuge non svolga alcuna attività lavorativa. Qualora entrambi i genitori siano lavoratori, l’istituto troverà applicazione tra i coniugi esclusivamente in via alternativa tra loro. Il requisito dell’alternanza limita la possibilità a uno solo dei genitori di fruire del congedo in esame, ma non preclude la possibilità dell’altro coniuge di assentarsi contemporaneamente dal lavoro a diverso titolo (congedo parentale, congedo ordinario, infermità).

Le adozioni

In relazione alla particolare posizione del genitore adottivo o affidatario, la norma stabilisce che il medesimo potrà richiedere il congedo parentale nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, qualora il bambino, all’atto della adozione o affidamento, abbia un età compresa tra i sei e i dodici anni.E’ altresì normativamente regolamentato il diritto di entrambi i genitori adottivi o affidatari, alternativamente, all’astensione obbligatoria per i tre mesi successivi all’ingresso nella famiglia del bambino che al momento dell’adozione non abbia superato i sei anni di età. Quest’ultimo beneficio spetta anche nell’ipotesi di adozione e affidamento internazionale, seppure il minore abbia superato i sei anni e sino al compimento del diciottesimo anno di età. Di particolare rilievo è la disposizione contenuta nel co.6 dell’art.21 del dpr 164/02 che prevede in caso di adozioni o affidamento pre-adottivo nazionale e internazionale, un periodo di congedo straordinario non retribuito, per la durata necessaria all’espletamento della procedura di adozione; tale periodo è computato nell’anzianità di servizio ed è utile per la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Il comma 9 dell’art.15 del D.P.R. 170/2007, in analogia a quanto stabilito dall’art.14 com.3 puntualizza che, in caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici previsti dalla normativa contrattuale in materia di congedi parentali si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Normativa congedi parentali

Legge 8 marzo 2000 n.53 Dlvo 151/2001 – Testo unico sulla tutela della maternità e paternità Dpr 164/2002

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