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La legge 8 marzo 2000, n.
53 si presenta, nel suo insieme, come un corpus
normativo articolato che interviene a modificare e ad
integrare le disposizioni delle leggi 1204/1971 e
903/1977, sulla maternità. Nel dettare una nuova
disciplina sui congedi parentali, familiari e formativi,
la legge 8 marzo 2000, n.53 costituisce una più generale
umanizzazione del rapporto di lavoro che colloca
l’Italia in una posizione d’avanguardia rispetto
all’Europa: da un lato, infatti, assistiamo alla nascita
della figura unica del genitore lavoratore, con
conseguente equiparazione, quanto a tutela e ad
opportunità, del lavoratore padre e della lavoratrice
madre; dall’altro, viene elaborato un nuovo e più
funzionale concetto di maternità, volto a tutelare più
che la madre in quanto tale, la funzione che essa è
chiamata a svolgere. Con il dl.vo n. 151/2001, “Testo
unico a tutela della maternità e paternità”, il nostro
ordinamento, conferendo organicità e sistematicità alle
norme in materia, ha recepito la direttiva comunitaria
96/34/CE del 3 giugno 1996, sui congedi parentali. La
tutela della maternità e della prole, unitamente al
principio di uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici
sono stati elevati a valori primari a garanzia della
parità normativa e retributiva tra uomini e donne,
assicurando, in particolare alla lavoratrice,
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare.
Il concetto della parità tra uomini e donne ha trovato
recentemente ulteriore riconoscimento con la legge
costituzionale n. 1/03 che ha inserito il principio
delle pari opportunità nel testo costituzionale(art.
51). Analizziamo
in linee generali, i caratteri essenziali della nuova
disciplina.
Il completo
riconoscimento del ruolo del genitore si compie con la
legge n. 53/00 attraverso l’esplicita previsione del
diritto del singolo genitore al congedo parentale, a
prescindere dalla posizione lavorativa del coniuge
(lavoratrice autonome, domestica o casalinga). Le novità
non riguardano solo l’affermazione di un diritto
autonomo al predetto congedo, ma anche i tempi di
fruizione: l’attuale congedo è utilizzabile nella misura
massima complessiva tra genitori di 10 mesi, nei primi
otto anni di vita del bambino. Detto limite massimo di
fruizione è elevabile a 11 mesi nell’ipostesi prevista
al co. 2, punto 2 dell’art.3 della legge 53/00, ossia
quando il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi. Nel limite
complessivo di dieci mesi tra i due genitori, la madre
potrà richiedere un massimo di sei mesi di congedo
parentale, a decorrere dal termine del congedo per
maternità, mentre il padre avrà diritto ad un periodo
massimo di sei mesi a decorrere dalla nascita del
figlio, anche durante il periodo di congedo di maternità
del coniuge. Qualora uno dei due genitori utilizzi il
periodo massimo consentitogli, il restante periodo di
quattro mesi potrà essere utilizzato esclusivamente
dall’altro genitore. Nell’ipotesi di una situazione
monoparentale, il genitore potrà fruire di un periodo
continuativo o frazionato di astensione dal lavoro non
superiore al limite massimo di dieci mesi.
Novità rivelante
risulta essere la concessione del congedo parentale al
padre lavoratore che ne faccia richiesta durante i tre
mesi di congedo di maternità e durante i periodi nei
quali la madre beneficia dei riposi orari per
allattamento. Ciò e realizzabile anche nell’ipotesi in
cui il coniuge non presti alcuna attività lavorativa: è
la più ampia affermazione del diritto del padre a
un’autonome accessibilità al congedo. Nelle ipotesi di
morte o grave infermità della madre ovvero d’abbandono o
d’affidamento esclusivo del bambino al padre, a quest’ultimo
spetta il diritto di astenersi dal lavoro (congedo di
paternità) per tutta la durata del congedo di maternità
o per la parte residua che sarebbe spettata alla
lavoratrice.
Ulteriore novità
introdotta dalla legge 53/00, recepita anche nell’art.196
lett.d del dlvo151/01, è la situazione di “parto
prematuro”:l’art.11 della citata legge ha disposto che
qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a
quella presunta, i giorni non goduti d’astensione
obbligatoria sono aggiunti dopo ilparto. Significativa
risulta la disposizione contrattuale che all’art.21/5
del dpr 164/02, prevede la particolare situazione del
bambino nato prematuro che abbia necessità di degenza
presso strutture ospedaliere pubbliche o private. In
detta ipotesi la madre dipendente, previa presentazione
di un certificato medico circa l’idoneità al servizio,
può chiedere che la fruizione dell’astensione
post-partum e pre.partum decorra dalla data di
dimissione del bambino dalla struttura ospedaliera.
Il trattamento
economico del congedo parentale, di cui all’art.21
del dpr 164/02 prevede, in deroga all’art. 34 del
decreto legislativo 151/01, che ai dipendenti con figli
minori di tre anni, che intendono avvalersi del congedo
parentale, spetti il congedo straordinario di cui
all’art.15 del primo quadriennio normativo polizia, sino
alla misura complessiva di 45 giorni anche frazionati
nell’arco del triennio e comunque da fruire entro il
limite massimo annuale previsto per il medesimo
istituto; detto congedo non riduce ferie né tredicesima
mensilità. Per il restante periodo (da computare nella
misura complessiva tra i genitori non superiore a sei
mesi) spetterà un’indennità pari al 30% della
retribuzione e non si matureranno le ferie e la
tredicesima mensilità. Oltre questo periodo, non
spetterà alcun trattamento economico. Il congedo
parentale è computato nell’anzianità di servizio. Per
gli aspetti pensionistici si può consultare la circolare
del Servizo trattamento di pensione e previdenza n.333-H.N.45
del 2 maggio 2002.
Anche la disciplina dei
riposi orari è stata innovata dal Testo unico
151/01. Come noto tale beneficio spetta alla madre;
l’art.40 della citata normativa prevede i casi in cui i
riposi giornalieri sono riconosciuti anche al padre
lavoratore: nell’ipotesi in cui i figli sono affidati al
solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che non se ne avvalga; in caso di morte o
grave infermità della madre. Nel caso in cui il padre
subentri nel diritto della madre, tale beneficio è
riconosciuto al lavoratore solo qualora la madre, che
abbia comunque ripreso l’attività lavorativa, rinunci a
tale prerogativa. Per quanto riguarda il parto
plurimo, l’art.11 della legge 53/2000 sancisce che i
riposi orari (allattamento) sono elevati a 4 ore
giornaliere a prescindere dal numero dei gemelli e che
le due ore aggiuntive possono essere utilizzate anche
dal padre (art.41 Testo unico 151/01). Nell’ipotesi del
parto plurimo, il congedo parentale potrà essere fruito
in relazione a ciascun figlio dando diritto, nei primi
tre anni di vita, al trattamento economico del congedo
straordinario nella misura di 45 giorni interamente
retribuiti, per ogni bambino, nei termini illustrati.
Nel caso in cui entrambi i genitori sono appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, il relativo trattamento
economico verrà attribuito a ciascuno di essi. Sul punto
si fa rinvio alla circolare n.333-A/9807.F.6.2 del 23
gennaio 2004.
In caso di malattia
del bambino, il Testo unico 151/01 ha sancito la
possibilità per i genitori di assentarsi dal lavoro,
alternativamente fino al compimento dell’ottavo anno del
bambino. Il dpr 164/02 all’art.21 co.3, prevede per il
personale della Polizia di Stato una disciplina
economica più favorevole di seguito illustrata. In caso
di malattia del figlio di età non superiore a tre anni,
i periodi di congedo non comportano riduzione di
trattamento economico fino a un massimo di cinque giorni
lavorativi nell’arco di ciascun anno, oltre al limite
dei 45 giorni di congedo straordinario di cui al Testo
unico 3/57 e successive integrazioni (tale periodo è
utile per la maturazione del congedo ordinario, della
tredicesima mensilità e dell’anzianità di servizio). Per
i periodi eccedenti tale limite, nel corso del medesimo
anno, non competerà alcun assegno. Nell’ipotesi invece
di malattia del figlio di età compresa dai tre e gli
otto anni, ciascun genitore ha diritto ad astenersi
alternativamente dal lavoro nel limite di 5 giorni
lavorativi annui, per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione. I giorni di assenza per malattia
del figlio non retribuiti sono computati nell’anzianità
di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità. Il congedo per malattia del
figlio può essere fruito anche se il coniuge non svolga
alcuna attività lavorativa. Qualora entrambi i genitori
siano lavoratori, l’istituto troverà applicazione tra i
coniugi esclusivamente in via alternativa tra loro. Il
requisito dell’alternanza limita la possibilità a uno
solo dei genitori di fruire del congedo in esame, ma non
preclude la possibilità dell’altro coniuge di assentarsi
contemporaneamente dal lavoro a diverso titolo (congedo
parentale, congedo ordinario, infermità).
Le adozioni
In relazione alla
particolare posizione del genitore adottivo o
affidatario, la norma stabilisce che il medesimo potrà
richiedere il congedo parentale nei primi tre anni
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, qualora
il bambino, all’atto della adozione o affidamento, abbia
un età compresa tra i sei e i dodici anni.E’ altresì
normativamente regolamentato il diritto di entrambi i
genitori adottivi o affidatari, alternativamente,
all’astensione obbligatoria per i tre mesi successivi
all’ingresso nella famiglia del bambino che al momento
dell’adozione non abbia superato i sei anni di età.
Quest’ultimo beneficio spetta anche nell’ipotesi di
adozione e affidamento internazionale, seppure il minore
abbia superato i sei anni e sino al compimento del
diciottesimo anno di età. Di particolare rilievo è la
disposizione contenuta nel co.6 dell’art.21 del dpr
164/02 che prevede in caso di adozioni o affidamento
pre-adottivo nazionale e internazionale, un periodo di
congedo straordinario non retribuito, per la durata
necessaria all’espletamento della procedura di adozione;
tale periodo è computato nell’anzianità di servizio ed è
utile per la maturazione delle ferie e della tredicesima
mensilità.
Il comma 9 dell’art.15
del D.P.R. 170/2007, in analogia a quanto stabilito
dall’art.14 com.3 puntualizza che, in caso di adozione o
affidamento preadottivo, i benefici previsti dalla
normativa contrattuale in materia di congedi parentali
si applicano dalla data di effettivo ingresso del
bambino nella famiglia.
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Normativa congedi parentali
Legge 8 marzo 2000
n.53 Dlvo 151/2001 – Testo unico sulla tutela della
maternità e paternità Dpr 164/2002 |
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