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CONGEDO STRAORDINARIO

 
Il congedo straordinario, previsto dall’art.37 del Testo unico n.3/57, non costituisce un diritto del dipendente (eccezion fatta per fattispecie particolari quali i congedi”di diritto” per malattia, esami, matrimonio, cure termali), atteso che l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nel concederlo. Il periodo trascorso in congedo straordinario, fissato nel limite massimo di 45 giorni per anno solare,è valutabile ai fini economici, giuridici e di carriera.

Congedo straordinario “di diritto”

• Congedo straordinario per malattia

E’ disciplinato dall’art.37 del Testo unico ove è previsto che il dipendente, per motivi di salute, può chiedere di usufruire di tale congedo prima di essere collocato in aspettativa per infermità. Il predetto congedo deve essere computato nei 45 giorni di congedo straordinario che spettano annualmente ad ogni dipendente a diverso titolo. La legge finanziaria 724/94 ha previsto che qualora l’infermità sia inferiore a sette giorni lavorativi il dipendente dovrà essere obbligatoriamente collocato in detta posizione.

Importanti novità sono state poi introdotte con il D.P.R. 170/2007 ed in particolare nel caso di malattia insorta successivamente all’avvenuto completamento dell’orario di servizio giornaliero e documentata da certificato medico avente la stessa data, andrà scorporata dal computo dei giorni di prognosi indicati nel certificato medico, la giornata lavorativa effettivamente espletata, non essendo possibile considerare la stessa come giorno di congedo straordinario ovvero di aspettativa per malattia, con le conseguenti implicazioni di ordine giuridico ed economico. Se, invece, la malattia insorge durante l’orario di servizio giornaliero, la mancata residuale prestazione lavorativa dovrà essere giustificata facendo ricorso allo strumento agli istituti che regolano le assenze dal servizio. Pertanto, ove l’assenza incida solo parzialmente sul turno di servizio, l’interessato potrà eventualmente fare ricorso allo strumento dei permessi brevi di cui all’art.17 del D.P.R. 395/95, nei limiti ivi indicati. In tal caso dovrà essere scorporata, dal computo dei giorni di prognosi concessi, la giornata in cui il dipendente ha prestato parzialmente servizio. In merito all’art.12, com.5. del D.P.R. dr.170/2007, che prevede il diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa per il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio, si precisa che tale previsione comprende anche il caso in cui durante il servizio, venga contratta altra patologia derivante dallo svolgimento del servizio stesso, debitamente refertata.

Con riferimento alla certificazione medica di temporanea inidoneità al servizio, fermo restando l’obbligo per il personale, che per ragioni di salute non sia in condizione di prestare servizio, di darne tempestiva notizia all’ufficio da cui dipende e di trasmettere nel più breve tempo possibile il certificato medico (art.61del D.P.R. n.782/1985), si richiama la circolare della Direzione Centrale di Sanità del 3.11.2006, ove è stata chiarita la possibilità di considerare valido il certificato medico rilasciato in data successiva, non superiore a 48 ore, rispetto a quella in cui il dipendente riferisce di essere ammalato. Al riguardo, al fine di consentire al personale di giustificare l’assenza nelle ipotesi in cui l’insorgenza della malattia coincida con giorni di festività consecutive, si chiarisce che possono ritenersi validi i certificati rilasciati il primo giorno utile lavorativo, sempreché rechino l’indicazione della data dalla quale gli interessati riferiscono di essere ammalati. In tal caso, gli stessi, oltre alle comunicazioni d’obbligo già previste, dovranno informare tempestivamente l’ufficio di appartenenza sull’impossibilità di procurarsi, nell’immediatezza, la prescritta certificazione medica. Ciò per consentire ai dirigenti degli uffici di valutare l’eventuale invio di un medico della Polizia di Stato per l’assistenza sanitaria.

• Congedo straordinario per cure termali

Le cure termali possono essere effettuate in regime di congedo straordinario solo da coloro che sono stati riconosciuti invalidi per servizio e che sono destinatari dell’equo indennizzo.La concessione del beneficio può essere differita per motivate esigenze di servizio solo qualora la patologia consenta di effettuare le cure in altra data. Il periodo complessivo fruibile per le predette cure non può superare i 15 giorni annui da computarsi nel tetto massimo dei 45 giorni di congedo straordinario spettanti nell’anno solare. L’art.13 della legge n. 638/1983 prevede che tra la fruizione del congedo per cure termali e il congedo ordinario deve intercorrerete un intervallo di almeno 15 giorni. Annualmente è predisposta dalla Direzione centrale per le risorse umane, una circolare esplicativa sulle modalità applicative dell’istituto.

NORMATIVA CURE TERMALI art. 37 Testo unico n. 3/57 art. 13 legge n. 638/1983 D.P.R. 461/2001

• Congedo straordinario per matrimonio

Tale istituto dà diritto a 15 giorni di congedo straordinario valido agli effetti civili (da computarsi nel tetto massimo dei 45 giorni annui). Il beneficio non è frazionabile e il periodo di congedo deve comprendere la data della cerimonia, salvo situazioni del tutto eccezionali che sarà cura del titolare dell’ufficio valutare.

• Congedo straordinario per esami

Dà diritto al godimento dei giorni necessari (compresi nel computo dei 45 giorni annui) per sostenere gli esami che rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 78 del dpr 782/85 (diritto allo studio) e successive modificazioni nonché quelli per l’assunzione alle dipendenze d’altre pubbliche amministrazioni o per l’accesso ad altri ruoli nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza. In questo congedo devono rientrare anche i giorni necessari per il raggiungimento della sede d’esame.

• Congedo straordinario per gravi motivi

Prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro alla presenza di gravi motivi adeguatamente documentati (ad esempio: decesso di parenti o affini, gravi motivi familiari, personali, assenza per testimonianza). E’ un istituto caratterizzato, nella concessione, dalla discrezionalità del dirigente dell’ufficio, che deve valutare la richiesta in relazione ai parametri di riferimento (non tassativi ed esaustivi della casistica), illustrati nelle circolari n. 333-A/9817.B.4 del 15.4.1986 e n. 333-A/9807.F.4 del 30.4.1999.

• Assenza per testimonianza

Tale causa di giustificazione consente al dipendente di assentarsi dal lavoro nelle seguenti ipotesi: - convocazione in qualità di teste in procedimenti civili e penali per cause estranee a motivi di servizio; - convocazione in qualità di “parte lesa”. Potrà essere inoltre autorizzato a fruire di tale congedo anche il personale sottoposto a procedimento penale in qualità di imputato che voglia partecipare al dibattimento e alle altre fasi del processo.

• Congedo straordinario per trasferimento

Tra le figure particolari regolamentate da disposizioni speciali, si evidenzia il congedo straordinario per trasferimento, definito “speciale” nel senso che i giorni fruiti a tale titolo non concorrono nel computo del tetto massimo dei 45 giorni annui. Tale beneficio, disciplinato dall’art.15 del dpr 395/95. viene concesso in occasione di trasferimento del personale, sia d’autorità che a domanda, per soddisfare esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare, presso la nuova sede di servizio. La durate del congedo varia in relazione all’anzianità di servizio nonché ai carichi di famiglia e non è soggetta a valutazione discrezionale.

Congedo straordinario per trasferimento nell’ambito del territorio nazionale

• 20 giorni per il personale coniugato

• 20 giorni con famiglia a carico

• 20 giorni per il personale con almeno dieci anni di servizio

• 10 giorni per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio

Congedo straordinario per trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all’estero

• 30 giorni al personale coniugato

• 30 giorni con famiglia a carico

• 30 giorni con almeno dieci anni di servizio

• 20 giorni al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio

Tale istituto deve essere fruito in un'unica soluzione e contestualmente al trasferimento che lo legittima; se motivato adeguatamente,potrà essere concesso anche in un periodo successivo, entro i limiti di ragionevole connessione con il provvedimento. Questa tipologia di congedo è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici. Va ricordato che le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiari sussistono anche per il personale accasermato, come stabilisce l’art.19/4c del dpr 254/99. Le modalità applicative del beneficio sono state illustrate nelle circolari n. 333-A/9802.B.B.5.4 del 13.2.1996 e del 3.8.1996.

• Congedo straordinario per dottorato di ricerca La vigente disciplina in materia, contenuta nella legge 13 agosto 1984,n.476, come modificata dalla legge 238 dicembre 2001,n.448, prevede che il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durate del corso e usufruisce della borsa di studio dove ricorrano le condizioni richieste. In caso d’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Detto periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Qualora dopo il conseguimento del dottorato, per volontà del dipendente, il rapporto con l’amministrazione si risolva entro i due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli assegni percepiti durante l’intero periodo di dottorato.

• Assenza per attività di volontariato

La materia della partecipazione alle associazioni di volontariato è disciplinata dal dpr 8 febbraio 2001, n.194, concernente il “regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”. L’art.9 del citato decreto prevede, per coloro che aderiscono alle associazioni di volontariato, inserite nell’elenco di cui all’art.1,co.3, del regolamento in esame, la possibilità di assentarsi dal lavoro, se impiegati in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, ovvero impegnati in attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, con mantenimento del posto e del relativo trattamento economico e previdenziale. Tale norma risulta applicabile, in via generale, anche agli appartenenti alla Polizia di Stato che siano iscritti ad associazioni di volontariato inserite nell’elenco predisposto ai sensi della normativa di riferimento. In nessun’ipotesi le esigenze di servizio dovranno essere pregiudicate dall’attività di volontariato.

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