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Il congedo straordinario,
previsto dall’art.37 del Testo unico n.3/57, non
costituisce un diritto del dipendente (eccezion fatta
per fattispecie particolari quali i congedi”di diritto”
per malattia, esami, matrimonio, cure termali), atteso
che l’Amministrazione gode di un ampio potere
discrezionale nel concederlo. Il periodo trascorso in
congedo straordinario, fissato nel limite massimo di 45
giorni per anno solare,è valutabile ai fini economici,
giuridici e di carriera.
Congedo straordinario
“di diritto”
• Congedo straordinario
per malattia
E’ disciplinato dall’art.37
del Testo unico ove è previsto che il dipendente, per
motivi di salute, può chiedere di usufruire di tale
congedo prima di essere collocato in aspettativa per
infermità. Il predetto congedo deve essere computato nei
45 giorni di congedo straordinario che spettano
annualmente ad ogni dipendente a diverso titolo. La
legge finanziaria 724/94 ha previsto che qualora
l’infermità sia inferiore a sette giorni lavorativi il
dipendente dovrà essere obbligatoriamente collocato in
detta posizione.
Importanti novità sono
state poi introdotte con il D.P.R. 170/2007 ed in
particolare nel caso di malattia insorta successivamente
all’avvenuto completamento dell’orario di servizio
giornaliero e documentata da certificato medico avente
la stessa data, andrà scorporata dal computo dei giorni
di prognosi indicati nel certificato medico, la giornata
lavorativa effettivamente espletata, non essendo
possibile considerare la stessa come giorno di congedo
straordinario ovvero di aspettativa per malattia, con le
conseguenti implicazioni di ordine giuridico ed
economico. Se, invece, la malattia insorge durante
l’orario di servizio giornaliero, la mancata residuale
prestazione lavorativa dovrà essere giustificata facendo
ricorso allo strumento agli istituti che regolano le
assenze dal servizio. Pertanto, ove l’assenza incida
solo parzialmente sul turno di servizio, l’interessato
potrà eventualmente fare ricorso allo strumento dei
permessi brevi di cui all’art.17 del D.P.R. 395/95, nei
limiti ivi indicati. In tal caso dovrà essere
scorporata, dal computo dei giorni di prognosi concessi,
la giornata in cui il dipendente ha prestato
parzialmente servizio. In merito all’art.12, com.5. del
D.P.R. dr.170/2007, che prevede il diritto alla
corresponsione delle indennità previste per la giornata
lavorativa per il personale che non completa il turno
per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio,
si precisa che tale previsione comprende anche il caso
in cui durante il servizio, venga contratta altra patologia derivante dallo
svolgimento del servizio stesso, debitamente refertata.
Con riferimento alla
certificazione medica di temporanea inidoneità al
servizio, fermo restando l’obbligo per il personale, che
per ragioni di salute non sia in condizione di prestare
servizio, di darne tempestiva notizia all’ufficio da cui
dipende e di trasmettere nel più breve tempo possibile
il certificato medico (art.61del D.P.R. n.782/1985), si
richiama la circolare della Direzione Centrale di Sanità
del 3.11.2006, ove è stata chiarita la possibilità di
considerare valido il certificato medico rilasciato in
data successiva, non superiore a 48 ore, rispetto a
quella in cui il dipendente riferisce di essere
ammalato. Al riguardo, al fine di consentire al
personale di giustificare l’assenza nelle ipotesi in cui
l’insorgenza della malattia coincida con giorni di
festività consecutive, si chiarisce che possono
ritenersi validi i certificati rilasciati il primo
giorno utile lavorativo, sempreché rechino l’indicazione
della data dalla quale gli interessati riferiscono di
essere ammalati. In tal caso, gli stessi, oltre alle
comunicazioni d’obbligo già previste, dovranno informare
tempestivamente l’ufficio di appartenenza
sull’impossibilità di procurarsi, nell’immediatezza, la
prescritta certificazione medica. Ciò per consentire ai
dirigenti degli uffici di valutare l’eventuale invio di
un medico della Polizia di Stato per l’assistenza
sanitaria.
• Congedo straordinario
per cure termali
Le cure termali possono
essere effettuate in regime di congedo straordinario
solo da coloro che sono stati riconosciuti invalidi per
servizio e che sono destinatari dell’equo indennizzo.La
concessione del beneficio può essere differita per
motivate esigenze di servizio solo qualora la patologia
consenta di effettuare le cure in altra data. Il periodo
complessivo fruibile per le predette cure non può
superare i 15 giorni annui da computarsi nel tetto
massimo dei 45 giorni di congedo straordinario spettanti
nell’anno solare. L’art.13 della legge n. 638/1983
prevede che tra la fruizione del congedo per cure
termali e il congedo ordinario deve intercorrerete un
intervallo di almeno 15 giorni. Annualmente è
predisposta dalla Direzione centrale per le risorse
umane, una circolare esplicativa sulle modalità
applicative dell’istituto.
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NORMATIVA CURE TERMALI art. 37 Testo unico n. 3/57
art. 13 legge n. 638/1983 D.P.R. 461/2001 |
• Congedo straordinario
per matrimonio
Tale istituto dà diritto
a 15 giorni di congedo straordinario valido agli effetti
civili (da computarsi nel tetto massimo dei 45 giorni
annui). Il beneficio non è frazionabile e il periodo di
congedo deve comprendere la data della cerimonia, salvo
situazioni del tutto eccezionali che sarà cura del
titolare dell’ufficio valutare.
• Congedo straordinario
per esami
Dà diritto al godimento
dei giorni necessari (compresi nel computo dei 45 giorni
annui) per sostenere gli esami che rientrano nell’ambito
applicativo dell’art. 78 del dpr 782/85 (diritto allo
studio) e successive modificazioni nonché quelli per
l’assunzione alle dipendenze d’altre pubbliche
amministrazioni o per l’accesso ad altri ruoli
nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza. In
questo congedo devono rientrare anche i giorni necessari
per il raggiungimento della sede d’esame.
• Congedo straordinario
per gravi motivi
Prevede la possibilità
di assentarsi dal lavoro alla presenza di gravi motivi
adeguatamente documentati (ad esempio: decesso di
parenti o affini, gravi motivi familiari, personali,
assenza per testimonianza). E’ un istituto
caratterizzato, nella concessione, dalla discrezionalità
del dirigente dell’ufficio, che deve valutare la
richiesta in relazione ai parametri di riferimento (non
tassativi ed esaustivi della casistica), illustrati
nelle circolari n. 333-A/9817.B.4 del 15.4.1986 e n.
333-A/9807.F.4 del 30.4.1999.
• Assenza per
testimonianza
Tale causa di
giustificazione consente al dipendente di assentarsi dal
lavoro nelle seguenti ipotesi: - convocazione in qualità
di teste in procedimenti civili e penali per cause
estranee a motivi di servizio; - convocazione in qualità
di “parte lesa”. Potrà essere inoltre autorizzato a
fruire di tale congedo anche il personale sottoposto a
procedimento penale in qualità di imputato che voglia
partecipare al dibattimento e alle altre fasi del
processo.
• Congedo straordinario
per trasferimento
Tra le figure particolari
regolamentate da disposizioni speciali, si evidenzia il
congedo straordinario per trasferimento, definito
“speciale” nel senso che i giorni fruiti a tale titolo
non concorrono nel computo del tetto massimo dei 45
giorni annui. Tale beneficio, disciplinato dall’art.15
del dpr 395/95. viene concesso in occasione di
trasferimento del personale, sia d’autorità che a
domanda, per soddisfare esigenze di trasloco e
riorganizzazione familiare, presso la nuova sede di
servizio. La durate del congedo varia in relazione
all’anzianità di servizio nonché ai carichi di famiglia
e non è soggetta a valutazione discrezionale.
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Congedo straordinario per trasferimento nell’ambito
del territorio nazionale
• 20 giorni per il
personale coniugato
• 20 giorni con
famiglia a carico
• 20 giorni per il
personale con almeno dieci anni di servizio
• 10 giorni per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci
anni di servizio
Congedo
straordinario per trasferimento per il personale
destinato a prestare o che rientri dal servizio
all’estero
• 30 giorni al
personale coniugato
• 30 giorni con
famiglia a carico
• 30 giorni con
almeno dieci anni di servizio
• 20 giorni al
personale senza famiglia a carico con meno di dieci
anni di servizio |
Tale istituto deve
essere fruito in un'unica soluzione e contestualmente al
trasferimento che lo legittima; se motivato
adeguatamente,potrà essere concesso anche in un periodo
successivo, entro i limiti di ragionevole connessione
con il provvedimento. Questa tipologia di congedo è
utile a tutti gli effetti giuridici ed economici. Va
ricordato che le esigenze di trasloco e di
riorganizzazione familiari sussistono anche per il
personale accasermato, come stabilisce l’art.19/4c del
dpr 254/99. Le modalità applicative del beneficio
sono state illustrate nelle circolari n.
333-A/9802.B.B.5.4 del 13.2.1996 e del 3.8.1996.
• Congedo straordinario
per dottorato di ricerca La vigente disciplina in
materia, contenuta nella legge 13 agosto 1984,n.476,
come modificata dalla legge 238 dicembre 2001,n.448,
prevede che il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo
straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durate del corso e usufruisce della borsa di
studio dove ricorrano le condizioni richieste. In caso
d’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato
in aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento. Detto
periodo di congedo straordinario è utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza
e di previdenza. Qualora dopo il conseguimento del
dottorato, per volontà del dipendente, il rapporto con
l’amministrazione si risolva entro i due anni
successivi, è dovuta la ripetizione degli assegni
percepiti durante l’intero periodo di dottorato.
• Assenza per attività
di volontariato
La materia della
partecipazione alle associazioni di volontariato è
disciplinata dal dpr 8 febbraio 2001, n.194, concernente
il “regolamento recante nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle
attività di protezione civile”. L’art.9 del citato
decreto prevede, per coloro che aderiscono alle
associazioni di volontariato, inserite nell’elenco di
cui all’art.1,co.3, del regolamento in esame, la
possibilità di assentarsi dal lavoro, se impiegati in
attività di soccorso e assistenza in vista o in
occasione di calamità naturali, catastrofi o altri
eventi, ovvero impegnati in attività di pianificazione,
simulazione di emergenza e di formazione
teorico-pratica, con mantenimento del posto e del
relativo trattamento economico e previdenziale. Tale
norma risulta applicabile, in via generale, anche agli
appartenenti alla Polizia di Stato che siano iscritti ad
associazioni di volontariato inserite nell’elenco
predisposto ai sensi della normativa di riferimento. In
nessun’ipotesi le esigenze di servizio dovranno essere
pregiudicate dall’attività di volontariato. |