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CONGEDO PER LA FORMAZIONE

 
L’art. 5 delle legge 8 marzo del 2000, n.53, ha istituito la figura del congedo per la formazione, disciplinato nelle modalità attuative dell’art.20 del dpr 164/2002. Detto beneficio può essere concesso al personale con almeno 5 anni di anzianità maturati nella Polizia di Stato, per un periodo non superiore a 11 mesi fruibili, in modo continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

E’ finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario, o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione. Il personale che fruisce di tale istituto è collocato in aspettativa senza assegni oltre i limiti vigenti; tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario, del trattamento di quiescenza e previdenza. La concessione del beneficio trova il suo limite oggettivo nella aliquota del 3% della forza complessiva del personale in servizio negli uffici aventi sede nello Stato.

Medesima aliquota è riservata al personale che presta servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Gli interessati potranno produrre istanza di congedo almeno 30 giorni prima della fruizione. La concessione è demandata alle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato, competenti per territorio.

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