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L’art. 5 delle legge 8
marzo del 2000, n.53, ha istituito la figura del congedo
per la formazione, disciplinato nelle modalità attuative
dell’art.20 del dpr 164/2002. Detto beneficio può essere
concesso al personale con almeno 5 anni di anzianità
maturati nella Polizia di Stato, per un periodo non
superiore a 11 mesi fruibili, in modo continuativo o
frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
E’ finalizzato al
completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del
diploma universitario, o di laurea, alla partecipazione
ad attività formative diverse da quelle poste in essere
o finanziate dall’Amministrazione. Il personale che
fruisce di tale istituto è collocato in aspettativa
senza assegni oltre i limiti vigenti; tale periodo non è
computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai
fini del congedo ordinario, del trattamento di
quiescenza e previdenza. La concessione del beneficio
trova il suo limite oggettivo nella aliquota del 3%
della forza complessiva del personale in servizio negli
uffici aventi sede nello Stato.
Medesima aliquota è
riservata al personale che presta servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Gli interessati
potranno produrre istanza di congedo almeno 30 giorni
prima della fruizione. La concessione è demandata alle
Direzioni Interregionali della Polizia di Stato,
competenti per territorio. |