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CONGEDO ORDINARIO

 
L’istituto del congedo ordinario autorizza il dipendente alla fruizione di un periodo di riposo - di durata proporzionale all’anzianità di servizio e alle diverse tipologie di distribuzione dell’orario di lavoro – per consentirgli il recupero delle proprie energie psico-fisiche. Considerato istituzionalmente un diritto indisponibile e irrinunciabile, il congedo ordinario garantisce anche l’interesse dell’Amministrazione a ottenere una prestazione lavorativa più efficiente. Tale istituto nasce dalla necessità di contemplare il diritto del singolo, la durata del congedo ordinario in relazione alle diverse tipologie di articolazione dell’orario di lavoro, secondo la misura indicata nello schema seguente: 

PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA’ ARTICOLATA SU 5 GIORNI LAVORATIVI

• 26 giorni nei primi 3 anni di servizio

• 28 giorni fino a 15 anni di servizio

• 32 giorni fino a 25 anni di servizio

• 39 giorni oltre i 25 anni di servizio (41 per coloro che hanno maturato tale anzianità entro il 31.12.1996

 

PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA’ ARTICOLATA SU 6 GIORNI LAVORATIVI

• 30 giorni per i primi 3 anni di servizio,per il personale in servizio dal 1995

• 32 giorni per il personale con meno di 15 anni di servizio

• 37 giorni per il personale con più di 15 anni di servizio

• 45 giorni per il personale con più di 25 anni di servizio

• 47 giorni per il personale che alla data del 31.12.1996 aveva già maturato i 25 anni

Innovativo risulta L’art.11 del D.P.R. 170/2007, che estende la possibilità di usufruire del congedo ordinario entro l’anno successivo, oltre che per le esigenze di servizio, anche per motivate esigenze di carattere privato.

La disposizione prevede, poi, la possibilità di monetizzare il congedo ordinario al personale che transita, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339,in altre Amministrazioni, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la possibilità di giovarsi del congedo ordinario maturato e non fruito. La disposizione,inoltre, chiarisce che, ai fini della maturazione del congedo ordinario aggiuntivo spettante al personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art.14, com.2 del D.P.R. 395/95, deve essere considerato utile solo il servizio prestato nelle Forze di Polizia ,nelle Forze Armate e nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie. Si evidenzia a tal proposito che in sede di Commissione Paritetica è stato riconosciuto utile anche il servizio di leva.

Il congedo ordinario non è riducibile in ragione dell’assenza per infermità, anche se tale situazione si sia protratta per l’intero anno solare. In questa ipotesi sarà cura del dirigente, in relazione alle esigenze organizzative dell’ufficio, far fruire il congedo ordinario maturato ma non goduto al rientro del dipendente in servizio. Tale diritto non si matura, invece, durante la sospensione cautelare dal servizio, né durante l’aspettativa speciale prevista per la procedura di transito del dipendente ad altri ruoli o Amministrazioni dello Stato, e neppure nell’aspettativa concessa al personale permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio durante la procedura del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai sensi dell’art.1,co.1,lett.b della legge 937/1977, al dipendente spettano annualmente,oltre al congedo ordinario, anche 4 giornate di riposo da fruire,improrogabilmente, entro l’anno solare di maturazione.

 

INTERRUZIONE E REVOCA

Il godimento del congedo ordinario può essere interrotto per i seguenti eventi: in occasione del ricovero ospedaliero del dipendente o del figlio di età inferiore a 8 anni; nell’ipotesi in cui insorga un infermità con prognosi superiore a tre giorni. A favore del dipendente che, per indifferibili esigenze, sia costretto a interrompere le ferie perché richiamato in servizio, è previsto il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede nonché l’indennità di missione per la durata del viaggio, qualora ricorrano i presupposti prescritti dalle leggi in materia di missione. Analogo trattamento spetterà al dipendente che faccia ritorno nella località dove stava fruendo le ferie. Nell’ipotesi di revoca, per indifferibili esigenze di servizio, dal congedo ordinario già concesso ma non fruito,l’art.18, co.2, del dpr 164/2002 prevede il rimborso delle spese per il mancato viaggio e soggiorno.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulla disciplina dell’istituto si possono consultare le circolari n. 333-A/9802.B.B:5.4 del 13.2.1996, e n. 333-A/9807.B.6 del 24.1.2003.

 

COMPENSO SOSTITUTIVO

L’art.14, co.14 del dpr 395/95 e l’art.18 del dpr 254/99 prevedono le ipotesi tassative nelle quali è autorizzabile il pagamento sostitutivo del congedo ordinario, maturato e non fruito (cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità; decesso e motivate esigenze di servizio e infine come gia' detto in seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 170/2007, per il personale che transita, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339,in altre Amministrazioni, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la possibilità di giovarsi del congedo ordinario maturato e non fruito). Si richiamano in proposito le disposizioni diramate sul punto dal servizio T.E.P. e spese varie della Direzione centrale per le Risorse umane n.333/G.Z.4 del 18.11.1999 e n.333/G.Z.4 n. 13/02 del 3.5.2002.

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