L’istituto del congedo
ordinario autorizza il dipendente alla fruizione di un
periodo di riposo - di durata proporzionale
all’anzianità di servizio e alle diverse tipologie di
distribuzione dell’orario di lavoro – per consentirgli
il recupero delle proprie energie psico-fisiche.
Considerato istituzionalmente un diritto indisponibile e
irrinunciabile, il congedo ordinario garantisce anche
l’interesse dell’Amministrazione a ottenere una
prestazione lavorativa più efficiente. Tale istituto
nasce dalla necessità di contemplare il diritto del
singolo, la durata del congedo ordinario in relazione
alle diverse tipologie di articolazione dell’orario di
lavoro, secondo la misura indicata nello schema
seguente:
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PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA’ ARTICOLATA SU 5
GIORNI LAVORATIVI
• 26 giorni nei primi
3 anni di servizio
• 28 giorni fino a 15
anni di servizio
• 32 giorni fino a 25
anni di servizio
• 39 giorni oltre i 25
anni di servizio (41 per coloro che hanno maturato
tale anzianità entro il 31.12.1996
PERSONALE CHE SVOLGE
ATTIVITA’ ARTICOLATA SU 6 GIORNI LAVORATIVI
• 30 giorni per i
primi 3 anni di servizio,per il personale in
servizio dal 1995
• 32 giorni per il
personale con meno di 15 anni di servizio
• 37 giorni per il
personale con più di 15 anni di servizio
• 45 giorni per il
personale con più di 25 anni di servizio
• 47 giorni per il
personale che alla data del 31.12.1996 aveva già
maturato i 25 anni |
Innovativo risulta
L’art.11 del D.P.R. 170/2007, che estende la
possibilità di usufruire del congedo ordinario entro
l’anno successivo, oltre che per le esigenze di
servizio, anche per motivate esigenze di carattere
privato.
La disposizione
prevede, poi, la possibilità di monetizzare il congedo
ordinario al personale che transita, ai sensi dell’art.8
del D.P.R. 24 aprile 1982,dr.339,in altre
Amministrazioni, qualora non sia prevista
nell’Amministrazione di destinazione la possibilità di
giovarsi del congedo ordinario maturato e non fruito. La
disposizione,inoltre, chiarisce che, ai fini della
maturazione del congedo ordinario aggiuntivo spettante
al personale della Polizia di Stato ai sensi
dell’art.14, com.2 del D.P.R. 395/95, deve essere
considerato utile solo il servizio prestato nelle Forze
di Polizia ,nelle Forze Armate e nel soppresso ruolo
delle vigilatrici penitenziarie. Si evidenzia a tal
proposito che in sede di Commissione Paritetica è stato
riconosciuto utile anche il servizio di leva.
Il congedo ordinario non
è riducibile in ragione dell’assenza per infermità, anche
se tale situazione si sia protratta per l’intero anno
solare. In questa ipotesi sarà cura del dirigente, in
relazione alle esigenze organizzative dell’ufficio, far
fruire il congedo ordinario maturato ma non goduto al
rientro del dipendente in servizio. Tale diritto non si
matura, invece, durante la sospensione cautelare dal
servizio, né durante l’aspettativa speciale prevista per
la procedura di transito del dipendente ad altri ruoli o
Amministrazioni dello Stato, e neppure nell’aspettativa
concessa al personale permanentemente non idoneo in modo
parziale al servizio durante la procedura del
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai
sensi dell’art.1,co.1,lett.b della legge 937/1977, al
dipendente spettano annualmente,oltre al congedo
ordinario, anche 4 giornate di riposo da
fruire,improrogabilmente, entro l’anno solare di
maturazione.
INTERRUZIONE E REVOCA
Il godimento del
congedo ordinario può essere interrotto per i seguenti
eventi: in occasione del ricovero ospedaliero del
dipendente o del figlio di età inferiore a 8 anni;
nell’ipotesi in cui insorga un infermità con prognosi
superiore a tre giorni. A favore del dipendente che, per
indifferibili esigenze, sia costretto a interrompere le
ferie perché richiamato in servizio, è previsto il
rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede
nonché l’indennità di missione per la durata del
viaggio, qualora ricorrano i presupposti prescritti
dalle leggi in materia di missione. Analogo trattamento
spetterà al dipendente che faccia ritorno nella località
dove stava fruendo le ferie. Nell’ipotesi di revoca, per
indifferibili esigenze di servizio, dal congedo
ordinario già concesso ma non fruito,l’art.18, co.2, del
dpr 164/2002 prevede il rimborso delle spese per il
mancato viaggio e soggiorno.
Per ulteriori
informazioni e approfondimenti sulla disciplina
dell’istituto si possono consultare le circolari n.
333-A/9802.B.B:5.4 del 13.2.1996, e n. 333-A/9807.B.6
del 24.1.2003.
COMPENSO SOSTITUTIVO
L’art.14, co.14 del dpr
395/95 e l’art.18 del dpr 254/99 prevedono le ipotesi
tassative nelle quali è autorizzabile il pagamento
sostitutivo del congedo ordinario, maturato e non fruito
(cessazione dal servizio per infermità o per dispensa
dal servizio disposta dopo il collocamento in
aspettativa per infermità; decesso e motivate esigenze
di servizio e infine come gia' detto in seguito
all'entrata in vigore del D.P.R. 170/2007, per il
personale che transita, ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
24 aprile 1982,dr.339,in altre Amministrazioni, qualora
non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la
possibilità di giovarsi del congedo ordinario maturato e
non fruito). Si richiamano in proposito le disposizioni
diramate sul punto dal servizio T.E.P. e spese varie
della Direzione centrale per le Risorse umane n.333/G.Z.4
del 18.11.1999 e n.333/G.Z.4 n. 13/02 del 3.5.2002. |