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Convenzione SIULP/G.C.P. s.r.l.

 

Uno degli annosi problemi che affligge la giustizia italiana è, come noto, l'eccessiva durata dei processi, che rappresenta un punto estremamente dolente in ordine alla mancata certezza del diritto del nostro sistema giudiziario e che è costata, allo Stato italiano, numerose condanne da parte della Corte di Strasburgo.

A seguito di tali, e tante, condanne si è dato corso all'emanazione della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto"), che ha introdotto e razionalizzato la c.d. "equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo". Si è trattato, senza dubbio, di un primo concreto passo verso la possibilità di ristorare, almeno in parte, lo stress e l'incertezza in cui versa il cittadino che si rivolge alla giustizia italiana e che vede riconosciuti i propri diritti, eventualmente, solo dopo lunghi anni di udienze e rinvii processuali.

In cosa consiste la c.d. "equa riparazione"? In sostanza è un risarcimento del danno che spetta nel caso di acclarata eccessiva durata di un procedimento giudiziario sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata, previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione quantifica, in modo oramai pacifico, la ragionevole durata di un processo in un termine di tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per l'appello ed un anno per quello di Cassazione. Oltre tale periodo la durata diviene irragionevole e determina il diritto al risarcimento del danno a prescindere dall'esito favorevole o meno del giudizio.

Quali sono i termini per iniziare l'azione di risarcimento? Il ricorso deve essere depositato a pena di decadenza entro sei mesi dal giorno in cui il giudizio si è concluso ovvero dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva (30 o 60 giorni dalla sua notifica effettuata su richiesta della controparte). Nel caso in cui non fosse notificata, la sentenza diventa definitiva dopo un anno e 45 giorni dalla data del deposito della medesima in cancelleria. Pertanto al fine di verificare la possibilità di instaurare un giudizio di equa riparazione andrà accertato che la sentenza non sia stata depositata da oltre 20 mesi e che non sia stata notificata.

A quanto ammontano gli importi degli indennizzi? La giurisprudenza si è ormai assestata su una quantificazione del danno non patrimoniale oscillante tra i 1.000/1.500 euro per ogni anno successivo alla soglia di durata ragionevole ovvero superiore ai tre anni.

Naturalmente questa è un'indicazione di massima in quanto sarà la Corte d'Appello adita a determinare l'importo ritenuto equo, senza tuttavia, discostarsi significativamente dai parametri sopra citati. Alcuni esempi di "processi interminabili" sono, senza dubbio, quelli in materia di lavoro instaurati davanti agli organi di giustizia amministrativa (TAR, Consiglio di Stato) e quelli in materia pensionistica incardinati davanti alla Corte dei Conti; qui si assiste a procedimenti la cui durata è spesso decennale e, comunque, ben oltre i tre anni assunti come riferimento dalla giurisprudenza.

Vasta eco ha avuto, ad esempio, un ricorso inoltrato a favore di alcuni iscritti SIULP di Firenze, i quali, per un giudizio iniziato nel 1997, hanno ottenuto una condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 4.500,00 ciascuno. In buona sostanza è evidente a tutti come il sistema giustizia, difficilmente, riesca a contenere i processi entro una "durata ragionevole", così da esporre lo Stato italiano alla sistematica condanna e al riconoscimento a favore del ricorrente dell'equa riparazione con conseguente ristoro dei danni.

La Segreteria nazionale del SIULP – proprio al fine di poter dare un apporto ed un sostegno fattivo e concreto ai propri iscritti, ha raggiunto un'intesa con la G.C.P. s.r.l. Gestione Crediti Pubblici – unica società operativa su tutto il territorio nazionale che si occupa di gestire crediti ai fini del loro recupero, SOLO nei confronti della Pubblica Amministrazione – in forza della quale questa si impegna, tramite il proprio staff e su tutto il territorio nazionale, ad inoltrare e gestire, per conto degli iscritti SIULP, le suddette richieste di risarcimento. La G.C.P. s.r.l., come stabilito nell'accordo, non chiede alcuna somma a titolo di anticipo, fondo spese o quant'altro, prevedendo, come corrispettivo per l'attività svolta, il pagamento di una percentuale dell'importo recuperato che verrà versata solamente dopo che le somme liquidate dalla Corte d'Appello saranno state, effettivamente, incassate dal collega. La rilevanza della questione e, nel contempo, la concreta possibilità, per gli iscritti SIULP, di vedersi riconosciuto, se non altro, un ristoro per il tempo, quanto mai infinito, necessario per la definizione delle cause di giustizia, rende opportuno, da parte delle strutture sindacali territoriali, la massima e capillare diffusione tra gli iscritti della presente intesa intercorsa tra il SIULP e la G.C.P. s.r.l..

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