|
Uno degli annosi problemi
che affligge la giustizia italiana è, come noto,
l'eccessiva durata dei processi, che rappresenta un
punto estremamente dolente in ordine alla mancata
certezza del diritto del nostro sistema giudiziario e
che è costata, allo Stato italiano, numerose condanne da
parte della Corte di Strasburgo.
A seguito di tali, e
tante, condanne si è dato corso all'emanazione della
legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. "legge Pinto"), che
ha introdotto e razionalizzato la c.d. "equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del
processo". Si è trattato, senza dubbio, di un primo
concreto passo verso la possibilità di ristorare, almeno
in parte, lo stress e l'incertezza in cui versa il
cittadino che si rivolge alla giustizia italiana e che
vede riconosciuti i propri diritti, eventualmente, solo
dopo lunghi anni di udienze e rinvii processuali.
In cosa consiste la c.d.
"equa riparazione"? In sostanza è un risarcimento del
danno che spetta nel caso di acclarata eccessiva durata
di un procedimento giudiziario sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di durata,
previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848.
La giurisprudenza della
Corte di Cassazione quantifica, in modo oramai pacifico,
la ragionevole durata di un processo in un termine di
tre anni per il giudizio di primo grado, due anni per
l'appello ed un anno per quello di Cassazione. Oltre
tale periodo la durata diviene irragionevole e determina
il diritto al risarcimento del danno a prescindere
dall'esito favorevole o meno del giudizio.
Quali sono i termini per
iniziare l'azione di risarcimento? Il ricorso deve
essere depositato a pena di decadenza entro sei mesi dal
giorno in cui il giudizio si è concluso ovvero dal
momento in cui la sentenza è divenuta definitiva (30 o
60 giorni dalla sua notifica effettuata su richiesta
della controparte). Nel caso in cui non fosse
notificata, la sentenza diventa definitiva dopo un anno
e 45 giorni dalla data del deposito della medesima in
cancelleria. Pertanto al fine di verificare la
possibilità di instaurare un giudizio di equa
riparazione andrà accertato che la sentenza non sia
stata depositata da oltre 20 mesi e che non sia stata
notificata.
A quanto ammontano gli
importi degli indennizzi? La giurisprudenza si è ormai
assestata su una quantificazione del danno non
patrimoniale oscillante tra i 1.000/1.500 euro per ogni
anno successivo alla soglia di durata ragionevole ovvero
superiore ai tre anni.
Naturalmente questa è
un'indicazione di massima in quanto sarà la Corte
d'Appello adita a determinare l'importo ritenuto equo,
senza tuttavia, discostarsi significativamente dai
parametri sopra citati. Alcuni esempi di "processi
interminabili" sono, senza dubbio, quelli in materia di
lavoro instaurati davanti agli organi di giustizia
amministrativa (TAR, Consiglio di Stato) e quelli in
materia pensionistica incardinati davanti alla Corte dei
Conti; qui si assiste a procedimenti la cui durata è
spesso decennale e, comunque, ben oltre i tre anni
assunti come riferimento dalla giurisprudenza.
Vasta eco ha avuto, ad
esempio, un ricorso inoltrato a favore di alcuni
iscritti SIULP di Firenze, i quali, per un giudizio
iniziato nel 1997, hanno ottenuto una condanna della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di
Euro 4.500,00 ciascuno. In buona sostanza è evidente a
tutti come il sistema giustizia, difficilmente, riesca a
contenere i processi entro una "durata ragionevole",
così da esporre lo Stato italiano alla sistematica
condanna e al riconoscimento a favore del ricorrente
dell'equa riparazione con conseguente ristoro dei danni.
La
Segreteria nazionale del SIULP – proprio al fine di
poter dare un apporto ed un sostegno fattivo e concreto
ai propri iscritti, ha raggiunto un'intesa con la
G.C.P.
s.r.l. Gestione Crediti Pubblici – unica società
operativa su tutto il territorio nazionale che si occupa
di gestire crediti ai fini del loro recupero, SOLO nei
confronti della Pubblica Amministrazione – in forza
della quale questa si impegna, tramite il proprio staff
e su tutto il territorio nazionale, ad inoltrare e
gestire, per conto degli iscritti SIULP, le suddette
richieste di risarcimento. La
G.C.P. s.r.l., come
stabilito nell'accordo, non chiede alcuna somma a titolo
di anticipo, fondo spese o quant'altro, prevedendo, come
corrispettivo per l'attività svolta, il pagamento di una
percentuale dell'importo recuperato che verrà versata
solamente dopo che le somme liquidate dalla Corte
d'Appello saranno state, effettivamente, incassate dal
collega. La rilevanza della questione e, nel contempo,
la concreta possibilità, per gli iscritti SIULP, di
vedersi riconosciuto, se non altro, un ristoro per il
tempo, quanto mai infinito, necessario per la
definizione delle cause di giustizia, rende opportuno,
da parte delle strutture sindacali territoriali, la
massima e capillare diffusione tra gli iscritti della
presente intesa intercorsa tra il SIULP e la
G.C.P.
s.r.l.. |