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La disciplina del diritto
allo studio, prevista dall’art.78 del dpr 782/1985 e
successive integrazioni e modificazioni,sancisce la
possibilità per i dipendenti di fruire di permessi orari
retribuiti,per un totale di 150 ore per ciascun anno
solare.
Questi benefici possono
essere concessi per il conseguimento del titolo di
scuola media superiore, universitario,per la
partecipazione a corsi di specializzazione post
universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole
pubbliche o parificate oppure organizzati da enti
pubblici territoriali, finalizzati al conseguimento di
un titolo di studio legale o di un attestato
professionale riconosciuto dall’ordinamento pubblico.
I permessi studio
possono essere concessi previa istanza da presentare al
dirigente dell’Ufficio o Reparto almeno due giorni prima
della fruizione,per partecipare alle lezioni relative ai
corsi, nonché per far fronte a impegni di diversa natura
(ad esempio colloqui con docenti, seminari, turni di
assistenza) che necessariamente devono svolgersi in
orari coincidenti con il turno di servizio programmato.
L’avvenuta
partecipazione ai citati impegni va comprovata con
idonea documentazione da rilasciarsi a cura della
segreteria didattica dell’istituto presso il quale il
corso di studi si svolge. Non potranno rientrare
nell’ambito del beneficio, l’attività di mero studio
presso la propria abitazione nonché, in generale, quella
di ricerche presso biblioteche . Per la preparazione
agli esami universitari, post-universitari e per il
conseguimento del diploma di scuola secondaria di
secondo grado (cosi' come introdotto dall'Art.16
comma 1 del D.P.R. 170/2007) possono
essere concesse quattro giornate lavorative precedenti
gli esami, mentre vanno computati a titolo di congedo
straordinario i giorni relativi al sostenimento degli
stessi, compresi quelli necessari per il viaggio. Dette
giornate sono previste anche in occasione del
sostenimento dell’esame di laurea. La concessione dei
permessi studio è subordinata alle esigenze di servizio
e l’eventuale diniego dovrà essere motivato.
Si precisa che il
presupposto legittimante i benefici in argomento è
l’effettivo sostenimento dell’esame, quale che sia
l’esito finale. Nel caso in cui il dipendente non si sia
presentato a sostenere l’esame , i giorni per la
preparazione dello stesso, nonché il giorno/i di congedo
straordinario già fruite, dovranno essere commutati
d’ufficio in congedo ordinario, essendo venuto meno il
presupposto legittimante. Nel caso in cui l’esame venga
rinviato dall’università,le quattro giornate per la
preparazione già concesse e fruite, non potranno essere
nuovamente autorizzate in occasione della nuova data
stabilita per il medesimo esame. In detta occasione
verrà concesso esclusivamente il congedo straordinario
per sostenimento della prova.
I dipendenti che
intendono fruire del beneficio dovranno, annualmente,
rinnovare la richiesta, corredandola di idonea
documentazione che comprovi la regolare posizione
amministrativa con l’università. L’eventuale residuo di
ore di permesso a disposizione, non è cumulabile con
quello dell’anno successivo. La disciplina sul diritto
allo studio è stata compiutamente illustrata nelle
circolari n. 333-A/9802.B.B5.5 del 7 aprile 2000 e n.333-A/9807.B.6
del 24 gennaio 2003.
Si precisa che il
beneficio delle 150 ore per il diritto allo studio potrà
essere concesso anche ove i corsi organizzati dagli enti
pubblici territoriali siano materialmente gestiti da
terzi, purchè effettivamente organizzati dagli enti
medesimi( e non semplicemente patrocinati o finanziati),
i quali dovranno rilasciare il suddetto titolo di studio
o attestato professionale. Atteso che la fruizione del
beneficio è consentita anche per gli impegni
direttamente connessi allo svolgimento del corso, si
chiarisce che tra gli stessi può ricomprendersi anche
l’iscrizione od altri adempimenti burocratici, sempre
che sia comprovata, con idonea documentazione, la
necessaria coincidenza dell’impegno con l’orario di
servizio. Si richiama, altresì, la delibera della
Commissione Pariteca, di cui all’art.29 com.2 del D.P.R.
18.06.2002, n.164, la quale nella seduta del 9 aprile
2008 ha statuito la possibilità di fruizione delle 150
ore anche in forma cumulativa, fermo restando l’onere
della documentazione delle esigenze dell’interessato.
Tale fruizione in forma cumulativa potrà essre concessa
anche per la redazione della tesi di laurea producendo
come documentazione giustificativa l’attestazione
dell’avvenuta discussione finale.
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NORMATIVA DIRITTO ALLO STUDIO
Art.16 dpr 170/2007
Art.78, dpr
782/1985
Art.20, dpr
254/1999
Art.22, dpr |
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