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DIRITTO ALLO STUDIO

 
La disciplina del diritto allo studio, prevista dall’art.78 del dpr 782/1985 e successive integrazioni e modificazioni,sancisce la possibilità per i dipendenti di fruire di permessi orari retribuiti,per un totale di 150 ore per ciascun anno solare.

Questi benefici possono essere concessi per il conseguimento del titolo di scuola media superiore, universitario,per la partecipazione a corsi di specializzazione post universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate oppure organizzati da enti pubblici territoriali, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio legale o di un attestato professionale riconosciuto dall’ordinamento pubblico.

I permessi studio possono essere concessi previa istanza da presentare al dirigente dell’Ufficio o Reparto almeno due giorni prima della fruizione,per partecipare alle lezioni relative ai corsi, nonché per far fronte a impegni di diversa natura (ad esempio colloqui con docenti, seminari, turni di assistenza) che necessariamente devono svolgersi in orari coincidenti con il turno di servizio programmato.

L’avvenuta partecipazione ai citati impegni va comprovata con idonea documentazione da rilasciarsi a cura della segreteria didattica dell’istituto presso il quale il corso di studi si svolge. Non potranno rientrare nell’ambito del beneficio, l’attività di mero studio presso la propria abitazione nonché, in generale, quella di ricerche presso biblioteche . Per la preparazione agli esami universitari, post-universitari e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado (cosi' come introdotto dall'Art.16 comma 1 del D.P.R. 170/2007) possono essere concesse quattro giornate lavorative precedenti gli esami, mentre vanno computati a titolo di congedo straordinario i giorni relativi al sostenimento degli stessi, compresi quelli necessari per il viaggio. Dette giornate sono previste anche in occasione del sostenimento dell’esame di laurea. La concessione dei permessi studio è subordinata alle esigenze di servizio e l’eventuale diniego dovrà essere motivato.

Si precisa che il presupposto legittimante i benefici in argomento è l’effettivo sostenimento dell’esame, quale che sia l’esito finale. Nel caso in cui il dipendente non si sia presentato a sostenere l’esame , i giorni per la preparazione dello stesso, nonché il giorno/i di congedo straordinario già fruite, dovranno essere commutati d’ufficio in congedo ordinario, essendo venuto meno il presupposto legittimante. Nel caso in cui l’esame venga rinviato dall’università,le quattro giornate per la preparazione già concesse e fruite, non potranno essere nuovamente autorizzate in occasione della nuova data stabilita per il medesimo esame. In detta occasione verrà concesso esclusivamente il congedo straordinario per sostenimento della prova.

I dipendenti che intendono fruire del beneficio dovranno, annualmente, rinnovare la richiesta, corredandola di idonea documentazione che comprovi la regolare posizione amministrativa con l’università. L’eventuale residuo di ore di permesso a disposizione, non è cumulabile con quello dell’anno successivo. La disciplina sul diritto allo studio è stata compiutamente illustrata nelle circolari n. 333-A/9802.B.B5.5 del 7 aprile 2000 e n.333-A/9807.B.6 del 24 gennaio 2003.

Si precisa che il beneficio delle 150 ore per il diritto allo studio potrà essere concesso anche ove i corsi organizzati dagli enti pubblici territoriali siano materialmente gestiti da terzi, purchè effettivamente organizzati dagli enti medesimi( e non semplicemente patrocinati o finanziati), i quali dovranno rilasciare il suddetto titolo di studio o attestato professionale. Atteso che la fruizione del beneficio è consentita anche per gli impegni direttamente connessi allo svolgimento del corso, si chiarisce che tra gli stessi può ricomprendersi anche l’iscrizione od altri adempimenti burocratici, sempre che sia comprovata, con idonea documentazione, la necessaria coincidenza dell’impegno con l’orario di servizio. Si richiama, altresì, la delibera della Commissione Pariteca, di cui all’art.29 com.2 del D.P.R. 18.06.2002, n.164, la quale nella seduta del 9 aprile 2008 ha statuito la possibilità di fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, fermo restando l’onere della documentazione delle esigenze dell’interessato. Tale fruizione in forma cumulativa potrà essre concessa anche per la redazione della tesi di laurea producendo come documentazione giustificativa l’attestazione dell’avvenuta discussione finale.

NORMATIVA DIRITTO ALLO STUDIO

Art.16 dpr 170/2007

Art.78, dpr 782/1985

Art.20, dpr 254/1999

Art.22, dpr

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