Home Organigramma Sportello Siulp Archivio news Fotogallery Link Contatti

 

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

DPR 170 dell'11 settembre 2007

L’art.14 del D.P.R. 170/2007 presenta importanti novità in materia di tutela delle lavoratrici madri.

In particolare, il comma 1 - lettera a) stabilisce l’esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti della stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età.

Ne deriva, quindi, che per poter avvalersi dell’esonero in questione, è necessario che l’orario di servizio dei coniugi coincida in modo completo.

Ciò significa che l’Amministrazione, a richiesta di uno dei coniugi,è tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia coincidenza temporale tra i turni di servizio dei coniugi stessi (mattina – pomeriggio  – sera).

Viceversa, non si ha diritto ad accedere al beneficio di cui trattasi nell’ipotesi in cui i diversi servizi coincidono in modo parziale o residuale,ovvero qualora l’organizzazione dell’Ufficio, Reparto o Istituto in cui i coniugi dipendenti prestano rispettivamente la propria attività, in considerazione della tipologia dei turni di servizio ivi esistenti,non consenta un’effettiva alternanza di impiego tra i coniugi.

In sede di Commissione Paritetica è stato ribadito che “fermo restando il divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze del personale interessato, anche facendo ricorso ad altri istituti previsti dalla normativa vigente(orario flessibile,mobilità interna)”.

La successiva lettera b) del comma 1 disciplina l’esonero, a domanda, per la madre o,alternativamente,per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio.

In precedenza le disposizioni contrattuali, risultavano discriminanti  rispetto alle norme che disciplinano la tutela della maternità e paternità, in quanto individuavano  solo la madre o le situazioni monoparentali come titolari del beneficio in argomento.

Il padre, infatti poteva essere esonerato ai sensi dell’art.53 del D.L.v. 151/01, solo dal lavoro notturno(inteso come quello svolto in via non occasionale, per almeno sette ore consecutive, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque di mattino.

Pertanto, il personale maschile impiegato nei turni continuativi poteva essere esonerato solo nel quadrante 00/07 e non anche in quello 01/07.

La nuova disposizione, invece, riconosce anche al padre la possibilità di essere esonerato dal turno notturno e, pertanto, anche dal turno 01/07.

Ai fine della concessione del beneficio in argomento risulta vincolante il presupposto che il coniuge del richiedente svolga un’attività lavorativa il cui orario sia articolato, in via non eccezionale, anche nelle fasce orarie notturne.

Ciò in quanto il requisito dell’alternanza, espresso dalla norma, si realizza solo qualora entrambi i genitori siano concretamente destinatari dello stesso beneficio.

La lettera c) prevede espressamente l’esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, dal turno notturno o dai turni continuativi articolati nelle 24 ore, sino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Dalle lettere b) e c) si desume che il requisito dell’alternanza è, oggi, richiesto solo per il padre, potendo invece la madre essere esonerata dal turno notturno per il solo fatto di avere un figlio di età inferiore a tre anni.

L’art.14, com.1 lettera g) sancisce il divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei giorni di riposo, ai sensi degli art.39 e 40 del D.L.vo 26 marzo 2001, n.151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

La novità consiste nell’estensione del citato diritto anche al padre lavoratore, considerato che i turni continuativi, per la loro peculiare articolazione,risultano incompatibili con la piena fruizione del beneficio in argomento.

Si richiama l’attenzione sul contenuto del comma 3 nel quale è precisato che nel caso di adozione o affidamento preadottivo i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

Indietro