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L’art.14 del D.P.R.
170/2007 presenta importanti novità in materia di tutela
delle lavoratrici madri.
In particolare, il comma
1 - lettera a) stabilisce l’esonero dalla
sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli
interessati, tra coniugi dipendenti della stessa
Amministrazione con figli fino a sei anni di età.
Ne deriva, quindi, che
per poter avvalersi dell’esonero in questione, è
necessario che l’orario di servizio dei coniugi coincida
in modo completo.
Ciò significa che
l’Amministrazione, a richiesta di uno dei coniugi,è
tenuta ad accordare il beneficio solo qualora vi sia
coincidenza temporale tra i turni di servizio dei
coniugi stessi (mattina – pomeriggio – sera).
Viceversa, non si ha
diritto ad accedere al beneficio di cui trattasi
nell’ipotesi in cui i diversi servizi coincidono in modo
parziale o residuale,ovvero qualora l’organizzazione
dell’Ufficio, Reparto o Istituto in cui i coniugi
dipendenti prestano rispettivamente la propria attività,
in considerazione della tipologia dei turni di servizio
ivi esistenti,non consenta un’effettiva alternanza di
impiego tra i coniugi.
In sede di Commissione
Paritetica è stato ribadito che “fermo restando il
divieto di sovrapposizione completa dei turni, gli
Uffici sono tenuti ad agevolare al massimo le esigenze
del personale interessato, anche facendo ricorso ad
altri istituti previsti dalla normativa vigente(orario
flessibile,mobilità interna)”.
La successiva lettera b)
del comma 1 disciplina l’esonero, a domanda, per la
madre o,alternativamente,per il padre, dal turno
notturno sino al compimento del terzo anno di età del
figlio.
In precedenza le
disposizioni contrattuali, risultavano discriminanti
rispetto alle norme che disciplinano la tutela della
maternità e paternità, in quanto individuavano solo la
madre o le situazioni monoparentali come titolari del
beneficio in argomento.
Il padre, infatti poteva
essere esonerato ai sensi dell’art.53 del D.L.v. 151/01,
solo dal lavoro notturno(inteso come quello svolto in
via non occasionale, per almeno sette ore consecutive,
comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque
di mattino.
Pertanto, il personale
maschile impiegato nei turni continuativi poteva essere
esonerato solo nel quadrante 00/07 e non anche in quello
01/07.
La nuova disposizione,
invece, riconosce anche al padre la possibilità di
essere esonerato dal turno notturno e, pertanto, anche
dal turno 01/07.
Ai fine della
concessione del beneficio in argomento risulta
vincolante il presupposto che il coniuge del richiedente
svolga un’attività lavorativa il cui orario sia
articolato, in via non eccezionale, anche nelle fasce
orarie notturne.
Ciò in quanto il
requisito dell’alternanza, espresso dalla norma, si
realizza solo qualora entrambi i genitori siano
concretamente destinatari dello stesso beneficio.
La lettera c) prevede
espressamente l’esonero, a domanda, per la madre o per
le situazioni monoparentali, dal turno notturno o dai
turni continuativi articolati nelle 24 ore, sino al
compimento del terzo anno di età del bambino.
Dalle lettere b) e c) si
desume che il requisito dell’alternanza è, oggi,
richiesto solo per il padre, potendo invece la madre
essere esonerata dal turno notturno per il solo fatto di
avere un figlio di età inferiore a tre anni.
L’art.14, com.1 lettera
g) sancisce il divieto di impiegare la madre o il padre
che fruiscono dei giorni di riposo, ai sensi degli
art.39 e 40 del D.L.vo 26 marzo 2001, n.151, in turni
continuativi articolati sulle 24 ore.
La novità consiste
nell’estensione del citato diritto anche al padre
lavoratore, considerato che i turni continuativi, per la
loro peculiare articolazione,risultano incompatibili con
la piena fruizione del beneficio in argomento.
Si richiama l’attenzione
sul contenuto del comma 3 nel quale è precisato che nel
caso di adozione o affidamento preadottivo i benefici di
cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
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