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Notizia
della malattia del dipendente (Art. 61)
Il
personale della Polizia di Stato che per ragioni di
salute non ritenga di essere in condizione di prestare
servizio deve darne tempestiva notizia
telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da
cui dipende.
Trasmettere nel più breve tempo possibile,
il certificato medico, da cui risulti la diagnosi e la
prognosi.
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Diagnosi per Personale P.S.
Al
riguardo si rappresenta che, come il Garante ha avuto
modo di precisare nel provvedimento recante "Linee guida
in materia di trattamento di dati personali di
lavoratori per finalità di gestione del rapporto di
lavoro in ambito pubblico" (il cui testo può essere
consultato sul sito del Garante all’indirizzo
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809
"(. . .) in assenza, di speciali disposizioni di natura
normativa, che dispongano diversamente per specifiche
figure professionali, il datore di lavoro pubblico non è
legittimato a raccogliere certificazioni mediche
contenenti anche l’indicazione
della diagnosi (...)” (confronta punto 8.2. del. citato
provvedimento).
Tanto premesso, nel rilevare che ai sensi dell'art. 61
del D.P.R. n. 782/1985, recante il " Regolamento di
servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”
–richiamato dal citato provvedimento -, il personale
della Polizia di Stato che si assenti dal servizio per
motivi di salute è tenuto a presentare un certificato
medico dal quale risulti sia la diagnosi che la
prognosi, si conferma che nel caso di specie,
l’esistenza di una disposizione normativa relativa allo
specifico settore, rende legittimo il trattamento dei
dati in oggetto da parte dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza.
Tale profilo, concernente un’attività di tipo
amministrativo posta in essere da un soggetto pubblico
in ottemperanza ad un obbligo posto dal citato
regolamento – e pertanto a prescindere dal consenso
degli interessati – va atenuto distinto dal diverso
rapporto esistente tra il medico certificante e il
proprio paziente, che , salvo ipotesi eccezionali che
non ricorrono nel caso in esame (la tutela
dell’incolumità fisica o della salute di un terzo o
della collettività art. 76 comma 1 lett.b) del dlg. N.
196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei
dati personali), si fonda necessariamente sul consenso
dell’interessato (cfr. l’Autorizzazione generale del
Garante n. 2 del 28/06/2007 consultabile qui
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1429775
).
Deve, pertanto ritenersi che la citata disposizione
normativa di settore che impone la presentazione di
certificati medici corredati della diagnosi all'
Amministrazione della Polizia di Stato trovi
applicazione esclusivamente nel rapporto intercorrente
tra l'Amministrazione medesima e i propri dipendenti,
con il conseguente onere, in capo a questi ultimi, di
predisporre la completa documentazione richiesta al fine
di giustificare le assenze dal servizio.
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Idoneità (accertamenti sanitari) (Art. 62)
Al
termine di malattie con prognosi superiori a 30
(trenta) giorni il dipendente viene visitato dal
sanitario della Polizia di Stato per il giudizio
d’idoneità al servizio.
Ove il sanitario lo ritenga necessario, in relazione al
tipo e alla durata della malattia, tale giudizio può
essere demandato alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.
idoneità).
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Visite
mediche di controllo domiciliari (Visite fiscali)
Le
visite mediche di controllo degli appartenenti alla
Polizia di Stato dovranno essere effettuate entro
fasce orarie di reperibilità fissate dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle ore 19 di tutti i giorni
compresi i domenicali e i festivi.
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