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ASSISTENZA PER PROBLEMI INERENTI LA MALATTIA

 

A seguito di numerose richieste di chiarimento inerenti problemi che i colleghi incontrano in occasione di assenza dal servizio per malattia, la Segreteria Siulp Siena ha deciso di pubblicare alcuni chiarimenti con la speranza che possano essere d'aiuto nei vari casi, come si dice in gergo, di "marcamento di visita".

Per qualsiasi problematica particolare è possibile rivolgersi direttamente alla Segreteria o inviare una mail all'indirizzo siena@siulp.it

 

A cura di Angela Pelizzari

 
  • Notizia della malattia del dipendente (Art. 61)

Il personale della Polizia di Stato che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende.

Trasmettere nel più breve tempo possibile, il certificato medico, da cui risulti la diagnosi e la prognosi.

 

  • Diagnosi per Personale P.S.

Al riguardo si rappresenta che, come il Garante ha avuto modo di precisare nel provvedimento recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" (il cui testo può essere consultato sul sito del Garante all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1417809   "(. . .) in assenza, di speciali disposizioni di natura normativa, che dispongano diversamente per specifiche figure professionali, il datore di lavoro pubblico non è legittimato a raccogliere certificazioni mediche contenenti anche l’indicazione

della diagnosi (...)” (confronta punto 8.2. del. citato provvedimento).

Tanto premesso, nel rilevare che ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 782/1985, recante il " Regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” –richiamato dal citato provvedimento -, il personale della Polizia di Stato che si assenti dal servizio per motivi di salute è tenuto a presentare un certificato medico dal quale risulti sia la diagnosi che la prognosi, si conferma che nel caso di specie, l’esistenza di una disposizione normativa relativa allo specifico settore, rende legittimo il trattamento dei dati in oggetto da parte dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tale profilo, concernente un’attività di tipo amministrativo posta in essere da un soggetto pubblico in ottemperanza ad un obbligo posto dal citato regolamento – e pertanto a prescindere dal consenso degli interessati – va atenuto distinto dal diverso rapporto esistente tra il medico certificante e il proprio paziente, che , salvo ipotesi eccezionali che non ricorrono nel caso in esame (la tutela dell’incolumità fisica o della salute di un terzo o della collettività art. 76 comma 1 lett.b) del dlg. N. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali), si fonda necessariamente sul consenso dell’interessato (cfr. l’Autorizzazione generale del Garante n. 2 del 28/06/2007 consultabile qui http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1429775 ).

Deve, pertanto ritenersi che la citata disposizione normativa di settore che impone la presentazione di certificati medici corredati della diagnosi all' Amministrazione della Polizia di Stato trovi applicazione esclusivamente nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione medesima e i propri dipendenti, con il conseguente onere, in capo a questi ultimi, di predisporre la completa documentazione richiesta al fine di giustificare le assenze dal servizio.

 

  • Idoneità (accertamenti sanitari) (Art. 62)

Al termine di malattie con prognosi superiori a 30 (trenta) giorni il dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio d’idoneità al servizio.

Ove il sanitario lo ritenga necessario, in relazione al tipo e alla durata della malattia, tale giudizio può essere demandato alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O. idoneità). 

 

  • Visite mediche di controllo domiciliari (Visite fiscali)

Le visite mediche di controllo degli appartenenti alla Polizia di Stato dovranno essere effettuate entro fasce orarie di reperibilità fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni compresi i domenicali e i festivi.