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La sempre maggior diffusione dei
personal computer negli ultimi anni e la vertiginosa
crescita di Internet sono il dato di partenza per
tentare di apprezzare appieno la rilevanza assunta nella
moderna società dai comportamenti illeciti posti in
essere utilizzando lo “strumento informatico”.
Orbene, lungi dal definire tutto
ciò come il mostro del terzo millennio, come in maniera
apocalittica lasciano intendere molti successi
hollywoodiani, tentiamo di definire quali sono diventati
i rischi per un “utente senza patente” che si accinge a
percorrere le “autostrade informatiche”. E’ divenuto di
altrettanto uso comune, collegarsi a Internet per
“scaricare” qualcosa. Una ricetta per la casalinga,
un’immagine da impostare come sfondo del telefono
cellulare, il testo di una legge, un modello di
dichiarazione, ecc. Ben venga tutto questo, soprattutto
se ciò può alleviare il disagio per il cittadino che
fatica a districarsi tra i mille cavilli della
burocrazia, ma purtroppo il problema non riguarda queste
necessità, che peraltro sono diventate quotidiane.
L’approccio con la RETE, diventa pericoloso quando si
compiono delle operazioni che probabilmente, il più
delle volte, si sottovalutano quanto a illiceità. La
commissione di un crimine |
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informatico, nella sua
accezione più ampia, di fatto implica la possibilità che
con il computer possono essere commessi pressoché tutti
i tipi di reato, compresi quelli di tipo tradizionale.
Partendo dalla banale intenzione di ottenere un
ritornello musicale, che magari i media ci propongono
incessantemente, passando per l’ingenua voglia di vedere
un film in anteprima, senza recarsi nelle sale
cinematografiche, si arriva a quella di conoscere gente
nuova, oltre la cerchia dei conoscenti, magari per
provare il brivido della trasgressione nel comunicare
con qualcuno che “non si vede”. Sono questi i
comportamenti che il più delle volte, sottovalutati
dall’utente, non necessariamente inesperto della RETE,
lo portano ad esporsi al rischio di commettere un reato
informatico. Il nostro ordinamento giudiziario però è,
in materia, all’avanguardia rispetto a molti altri Stati
del resto del mondo. Una qualsiasi opera dell’ingegno è
soggetta nel nostro Stato a una tutela legislativa che
ne preserva la sua unicità.
La legge sul Diritto d’Autore (nr.633
del 22.04.1941 e successive modificazioni) tutela il
diritto di chi concepisce un’opera per la quale ha
impiegato risorse dell’intelletto, a conseguirne gli
utili del profitto. Scaricare detta opera, utilizzando
programmi di CONDIVISIONE DEI FILE, senza il pagamento
di un corrispettivo che remunerizzi il titolare del
concepimento dell’opera stessa, e senza che, chi l’abbia
immessa nella condivisione, detenga a sua volta un
titolo di proprietà di una copia dell’opera medesima,
costituisce reato. Se moralmente l’ipotesi illustrata
non rappresenta un grande peso sulla coscienza della
maggior parte degli internauti, è altrettanto vero che
lo sarebbe, se ci si fermasse a valutare tutto l’indotto
che un’attività criminale del genere, in larga scala,
comporta.
Si pensi ai cosiddetti “MERCATI DEL
FALSO”, vere e proprie realtà (anche italiane), dove è
possibile acquistare di tutto. Il fatto illecito che
questo avvenga nella comodità della propria casa, non lo
deve assolutamente far sminuire a livello di gravità.
Quando poi, lo strumento informatico viene utilizzato
per CONDIVIDERE materiale video-ludico, che con appositi
artifizi, maschera ignobili filmati o foto che
riguardano minori, allora forse il campanello d’allarme
risuona più marcato. Sì, perché è quello che avviene
quotidianamente, grazie anche alla complicità di Stati
laddove non esiste una normativa specifica in materia (e
probabilmente nemmeno un’etica morale di rilievo, ndr),
sulla rete internet tra le comunità di soggetti che la
psicologia definisce “pedofili” cioè malati. Anche in
questa materia, l’Italia possiede un costrutto normativo
di rilievo (legge nr. 269 del 03.08.1998 e legge nr. 38
del 6 febbraio 2006) che evita la creazione di siti di
promozione di materiale pedo-pornografico, oltre a
punire chi detiene, scambia o offre il medesimo
materiale.
Ma il rischio è sempre in agguato,
soprattutto quando l’inesperienza porta a sottovalutare
certe azioni. Sono molti, infatti, gli utenti che
affollano gli Uffici della Polizia delle Comunicazioni,
che nell’intento di denunciare di aver scoperto che
sulla rete viene diffuso materiale pedo-pornografico,
dichiarano di averlo fatto, scaricando un film di grido
utilizzando i citati programmi di CONDIVISIONE DEI FILE.
Spiegato il rischio. Questo particolare settore di
attività è diventato per la Polizia delle Comunicazioni
di rilevanza strategica, avendo il legislatore accordato
al Servizio, struttura centrale della Specialità della
Polizia di Stato, una competenza investigativa di
carattere esclusivo. |