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REATI INFORMATICI - QUALI RISCHI SI CORRONO

 

La sempre maggior diffusione dei personal computer negli ultimi anni e la vertiginosa crescita di Internet sono il dato di partenza per tentare di apprezzare appieno la rilevanza assunta nella moderna società dai comportamenti illeciti posti in essere utilizzando lo “strumento informatico”.

Orbene, lungi dal definire tutto ciò come il mostro del terzo millennio, come in maniera apocalittica lasciano intendere molti successi hollywoodiani, tentiamo di definire quali sono diventati i rischi per un “utente senza patente” che si accinge a percorrere le “autostrade informatiche”. E’ divenuto di altrettanto uso comune, collegarsi a Internet per “scaricare” qualcosa. Una ricetta per la casalinga, un’immagine da impostare come sfondo del telefono cellulare, il testo di una legge, un modello di dichiarazione, ecc. Ben venga tutto questo, soprattutto se ciò può alleviare il disagio per il cittadino che fatica a districarsi tra i mille cavilli della burocrazia, ma purtroppo il problema non riguarda queste necessità, che peraltro sono diventate quotidiane. L’approccio con la RETE, diventa pericoloso quando si compiono delle operazioni che probabilmente, il più delle volte, si sottovalutano quanto a illiceità. La commissione di un crimine

 informatico, nella sua accezione più ampia, di fatto implica la possibilità che con il computer possono essere commessi pressoché tutti i tipi di reato, compresi quelli di tipo tradizionale. Partendo dalla banale intenzione di ottenere un ritornello musicale, che magari i media ci propongono incessantemente, passando per l’ingenua voglia di vedere un film in anteprima, senza recarsi nelle sale cinematografiche, si arriva a quella di conoscere gente nuova, oltre la cerchia dei conoscenti, magari per provare il brivido della trasgressione nel comunicare con qualcuno che “non si vede”.  Sono questi i comportamenti che il più delle volte, sottovalutati dall’utente, non necessariamente inesperto della RETE, lo portano ad esporsi al rischio di commettere un reato informatico. Il nostro ordinamento giudiziario però è, in materia, all’avanguardia rispetto a molti altri Stati del resto del mondo. Una qualsiasi opera dell’ingegno è soggetta nel nostro Stato a una tutela legislativa che ne preserva la sua unicità.

La legge sul Diritto d’Autore (nr.633 del 22.04.1941 e successive modificazioni) tutela il diritto di chi concepisce un’opera per la quale ha impiegato risorse dell’intelletto, a conseguirne gli utili del profitto. Scaricare detta opera, utilizzando programmi di CONDIVISIONE DEI FILE, senza il pagamento di un corrispettivo che remunerizzi il titolare del concepimento dell’opera stessa, e senza che, chi l’abbia immessa nella condivisione, detenga a sua volta un titolo di proprietà di una copia dell’opera medesima, costituisce reato. Se moralmente l’ipotesi illustrata non rappresenta un grande peso sulla coscienza della maggior parte degli internauti, è altrettanto vero che lo sarebbe, se ci si fermasse a valutare tutto l’indotto che un’attività criminale del genere, in larga scala, comporta.

Si pensi ai cosiddetti “MERCATI DEL FALSO”, vere e proprie realtà (anche italiane), dove è possibile acquistare di tutto. Il fatto illecito che questo avvenga nella comodità della propria casa, non lo deve assolutamente far sminuire a livello di gravità. Quando poi, lo strumento informatico viene utilizzato per CONDIVIDERE materiale video-ludico, che con appositi artifizi, maschera ignobili filmati o foto che riguardano minori, allora forse il campanello d’allarme risuona più marcato. Sì, perché è quello che avviene quotidianamente, grazie anche alla complicità di Stati laddove non esiste una normativa specifica in materia (e probabilmente nemmeno un’etica morale di rilievo, ndr), sulla rete internet tra le comunità di soggetti che la psicologia definisce “pedofili” cioè malati. Anche in questa materia, l’Italia possiede un costrutto normativo di rilievo (legge nr. 269 del 03.08.1998 e legge nr. 38 del 6 febbraio 2006)  che evita la creazione di siti di promozione di materiale pedo-pornografico, oltre a punire chi detiene, scambia o offre il medesimo materiale.

Ma il rischio è sempre in agguato, soprattutto quando l’inesperienza porta a sottovalutare certe azioni. Sono molti, infatti, gli utenti che affollano gli Uffici della Polizia delle Comunicazioni, che nell’intento di denunciare di aver scoperto che sulla rete viene diffuso materiale pedo-pornografico, dichiarano di averlo fatto, scaricando un film di grido utilizzando i citati programmi di CONDIVISIONE DEI FILE. Spiegato il rischio. Questo particolare settore di attività è diventato per la Polizia delle Comunicazioni di rilevanza strategica, avendo il legislatore accordato al Servizio, struttura centrale della Specialità della Polizia di Stato, una competenza investigativa di carattere esclusivo.