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La riforma del sistema previdenziale,
avviata con la legge Amato (Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503), ha
come obiettivo (dichiarato) il contenimento
della spesa pubblica.
Con la legge Dini (Legge 8 agosto 1995, n.
335), quindi, si è previsto, tra l’altro, un
nuovo sistema per il calcolo della pensione
da corrispondere agli aventi diritto.
Si è stabilito, invero, un sistema
differenziato secondo l'anzianità fino a
quel momento maturata, e cioè:
a) Retributivo (più conveniente dal
punto di vista economico), per i dipendenti
che potevano contare su almeno 18 anni di
contributi (compresi i contributi
figurativi, da riscatto e ricongiunzione)
alla data del 31 gennaio 1995;
b) Misto (metodo retributivo per
l’anzianità maturata sino al 1995 - metodo
contributivo per l’anzianità maturata dal 1°
gennaio 1996), per quelli che potevano
vantare meno di 18 anni di contributi;
c) Contributivo (meno conveniente di
tutti), per i neoassunti a far data dal
1° gennaio 1996.
E tra il sistema di calcolo contributivo (o
misto) e quello retributivo, fino a quel
momento in vigore per la generalità dei
dipendenti, vi sono delle enormi
differenze, poiché la pensione, ora, non
è più legata alla media delle retribuzioni
percepite, ma è vincolata alla contribuzione
accreditata nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
Il nuovo metodo di calcolo, quindi,
ha nettamente ridimensionato l’importo
che si arriverà a percepire al momento della
pensione.
E’ stato previsto, infatti, che la
pensione spettante con il nuovo e più
penalizzante sistema di calcolo
(contributivo) sarà ridotta del 30-40%
rispetto a quella corrisposta con il
precedente sistema (retributivo): si
calcola che in pratica sarà pari al
50-60% dell’ultima retribuzione percepita.
Il “rapporto di strategia nazionale sulle
pensioni 2002”, invero, ha previsto che
un lavoratore con 35 anni di contributi alla
data di pensionamento del 2010, percepirà
una pensione pari al 67,10% della sua ultima
retribuzione; nel 2020 pari al 56%; nel 2030
pari al 49,6%; nel 2040 pari al 48,5%; e nel
2050 pari al solo 48,1%.
Per far fronte a questa ingiusta
sperequazione, il legislatore ha previsto un
c.d. “secondo pilastro di previdenza”: la
previdenza complementare, da attuarsi
attraverso i c.d. Fondi pensione.
L’obiettivo dichiarato è quello di concedere
ai lavoratori un’integrazione del
trattamento pensioni-stico di base, per
riportarlo ai valori ante-riforma,
attraverso, appunto, la previsione di una
pensione aggiuntiva.
Ma tale intervento, ritenuto prioritario ed
indispensabile, a distanza di 13 anni ancora
non è stato attuato.
Per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia, ad ordinamento militare e
civile, infatti, le procedure di
negoziazione e concertazione del trattamento
di fine rapporto e previdenza comple-mentare
non sono state ancora concretamente avviate.
Stante ciò, da più parti è stato sollecitato
l’avvio di un’iniziativa giudiziale
finalizzata ad ottenere una dichiarazione
d’incostituzionalità delle legge di riforma,
sotto vari profili, e quindi un ritorno al
sistema di calcolo retributivo, almeno fino
a quando il sistema della previdenza
complementare – che dal punto di vista del
legislatore avrebbe dovuto compensare il
divario, venutosi a creare per effetto del
mutato sistema di calcolo, dei livelli
pensionistici – non sia concretamente
attuato.
Altri hanno sostenuto la necessità di adire
il Giudice ordinario (del Lavoro) per fare
accertare la inadempienza contrattuale dell’I.N.P.D.A.P.,
riferita agli aspetti normativi dell’AQN
1998-2001.
2. I VANTAGGI CONSEGUIBILI
Gli interessati potranno, aderendo al
ricorso collettivo, chiedere al Giudice, tra
l’altro, la disapplicazione nei loro
confronti della legge Dini in parte qua
(e quindi il calcolo del trattamento
pensionistico spettante in base al sistema
retributivo vigente ante-riforma), previa
sua dichiarazione di incostituzionalità; e,
contestualmente, precostituirsi un valido
presupposto per ottenere comunque un
risarcimento dei danni medio tempore
prodotti dalla mancata attuazione della
previsione legislativa di cui sopra.
La finalità, quindi, è chiaramente
quella di salvaguardare l’ammontare del
trattamento pensionistico che si arriverà a
percepire al momento del collocamento in
congedo.
A tal uopo, si evidenzia che gli auspicati
effetti positivi dei relativi pronunciamenti
non potranno essere estesi automaticamente
anche a coloro che non intenderanno aderire
al ricorso de quo: in materia vige,
infatti, il divieto di estensione del
giudicato ex art. 25, comma 1, D.L. n.
248/2007, convertito in Legge n.
31/2008.
3. I SOGGETTI INTERESSATI
Potrà aderire al ricorso il personale della
Polizia di Stato:
a) che alla data del 31.12.1995, ancora
non avevano maturato 18 anni di contributi;
b) i neoassunti a far data dall’1.01.1996;
(nello statino paga il trattamento
pensionistico per entrambe le categorie è
indicato - nel riquadro ritenute INPDAP -
con la sigla <CONTR>).
4. COME FARE PER PARTECIPARE
Gli interessati dovranno recarsi presso le
Segreterie provinciali Siulp ove
compileranno e firmeranno la modulistica.
Per gli iscritti il
ricorso è gratuito.
5. MODULISTICA
I moduli
compilati devono essere presentati
esclusivamente alle segreterie provinciali
che cureranno l'inoltro alla segreteria
nazionale. Per evidenti problemi
organizzativi lo studio legale non accetterà
moduli inviati direttamente dai singoli
iscritti.
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