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E’ regolamentato dall’art.15
dell’A.N.Q. del 15.5.2000, dove è previsto che le
prestazioni lavorative effettuate oltre l’orario
d’obbligo, quale lavoro straordinario non retribuito,
danno diritto a giornate di riposo compensativo, da
fruirsi entro il trimestre successivo alla maturazione,
calcolate in base alle ore di effettivo servizio che si
sarebbero dovute lavorare nella giornata programmata per
il riposo.
Si ricorda che questo
istituto può essere cumulato con il riposo settimanale e
con il congedo ordinario.
Diversa è la disciplina
del riposo compensativo relativamente al lavoro
straordinario cosiddetto”emergente” e a quello
“programmato”: le ore di straordinario emergente possono
essere commutate in riposo qualora l’interessato ne
faccia richiesta; le ore di straordinario programmato –
non retribuibili per il completo utilizzo del monte ore
dell’ufficio o per il superamento del limite massimo
spettante a ciascun dipendente – devono essere, invece,
commutate d’ufficio. |