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RIPOSO COMPENSATIVO

 
E’ regolamentato dall’art.15 dell’A.N.Q. del 15.5.2000, dove è previsto che le prestazioni lavorative effettuate oltre l’orario d’obbligo, quale lavoro straordinario non retribuito, danno diritto a giornate di riposo compensativo, da fruirsi entro il trimestre successivo alla maturazione, calcolate in base alle ore di effettivo servizio che si sarebbero dovute lavorare nella giornata programmata per il riposo.

Si ricorda che questo istituto può essere cumulato con il riposo settimanale e con il congedo ordinario.

Diversa è la disciplina del riposo compensativo relativamente al lavoro straordinario cosiddetto”emergente” e a quello “programmato”: le ore di straordinario emergente possono essere commutate in riposo qualora l’interessato ne faccia richiesta; le ore di straordinario programmato – non retribuibili per il completo utilizzo del monte ore dell’ufficio o per il superamento del limite massimo spettante a ciascun dipendente – devono essere, invece, commutate d’ufficio.

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