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RIPOSO SETTIMANALE

 
Il diritto al riposo settimanale per la sua importanza sociale, etica nonché storica è stato sancito dal legislatore nell’art.36, co.3, della Costituzione dove è affermato che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi.

La particolare natura dell’attività di polizia non consente al personale di poter fruire sempre di tale riposo nella giornata domenicale, ma il diritto viene modulato in relazione alle varie tipologie di turnazioni di servizio, secondo le modalità individuate dall’Accordo nazionale quadro del 15.5.2000.

Il personale che, per esigenze di servizio, non possa godere del riposo settimanale ha diritto a recuperarlo entro le quattro settimane successive.

Nell’ipotesi in cui un dipendente stia fruendo di un periodo di congedo straordinario, di aspettativa a diverso titolo o di congedo parentale, il riposo settimanale relativo alla turnazione programmata coincidente in questi periodi, resta assorbito e non deve essere recuperato.

L’art. 16, co.4, del dpr 164/2002 ha disciplinato le modalità applicative dell’istituto in esame nei confronti del personale turnista nel caso in cui il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale. La materia è stata compiutamente illustrata nella circolare esplicativa n.333/A/9807.B.6 del 24.1.2003, dove viene fatto esplicito riferimento anche alla disciplina applicabile al personale impiegato in turni di servizio non continuativi.

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