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Il diritto al riposo
settimanale per la sua importanza sociale, etica nonché
storica è stato sancito dal legislatore nell’art.36, co.3,
della Costituzione dove è affermato che il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite e non può rinunciarvi.
La particolare natura
dell’attività di polizia non consente al personale di
poter fruire sempre di tale riposo nella giornata
domenicale, ma il diritto viene modulato in relazione
alle varie tipologie di turnazioni di servizio, secondo
le modalità individuate dall’Accordo nazionale quadro
del 15.5.2000.
Il personale che, per
esigenze di servizio, non possa godere del riposo
settimanale ha diritto a recuperarlo entro le quattro
settimane successive.
Nell’ipotesi in cui un
dipendente stia fruendo di un periodo di congedo
straordinario, di aspettativa a diverso titolo o di
congedo parentale, il riposo settimanale relativo alla
turnazione programmata coincidente in questi periodi,
resta assorbito e non deve essere recuperato.
L’art. 16, co.4, del
dpr 164/2002 ha disciplinato le modalità applicative
dell’istituto in esame nei confronti del personale
turnista nel caso in cui il riposo settimanale coincida
con una festività infrasettimanale. La materia è stata
compiutamente illustrata nella circolare esplicativa n.333/A/9807.B.6
del 24.1.2003, dove viene fatto esplicito riferimento
anche alla disciplina applicabile al personale impiegato
in turni di servizio non continuativi. |