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TERAPIE SALVAVITA

L’articolo 13 del D.P.R. 170/2007 introduce rilevanti novità per il personale affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre a queste assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio.

La norma, infatti, stabilisce che non devono essere computati, nei giorni di congedo straordinario, i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti all’applicazione delle predette terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura da ritenersi più appropriatamente identificabile con struttura sanitaria della Polizia di Stato, “ex lege” in via esclusiva, ad effettuare gli accertamenti sanitari e la vigilanza sul rispetto della relativa disciplina giuridica nei confronti del personale della Polizia di Stato.

La certificazione delle assenze del personale, connesse con la sottoposizione a terapie salvavita, spetta soltanto alle strutture sanitarie della Polizia di Stato, come può altresì desumersi dal fatto che l’articolo 13 è inserito nel Titolo I del testo normativo, che si occupa solo delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Si ritiene doveroso evidenziare che il beneficio in parola non comporta effetti giuridici sulla posizione del dipendente, poiché, per espressa statuizione, i giorni di assenza a cui la norma si riferisce sono a tutti gli effetti equiparati al servizio e sono retribuiti, con esclusione soltanto delle indennità, del compenso per lavoro straordinario e di quegli altri compensi  che sono comunque  dovuti  in ragione dell’effettivo  svolgimento della prestazione lavorativa.

La disposizione, inoltre, prevede un ulteriore beneficio per agevolare il soddisfacimento delle particolari esigenze collegate alle terapie o alle visite specialistiche.

Si tratta della possibilità,per il dipendente,di chiedere al Dirigente dell’Ufficio, Reparto o Istituto,di poter effettuare un orario di lavoro, nell’ambito delle tipologie individuate dall’A.N.Q., che gli consenta di poter compiere tutti gli adempimenti necessari per la tutela della sua salute. Su tale punto è importante richiamare l’attenzione sulla “ratio” della disposizione , la quale tende ad assicurare al dipendente la possibilità di chiedere un’articolazione dell’orario di servizio che gli consenta di effettuare le terapie o le visite specialistiche senza dover fare ricorso agli altri istituti giuridici già vigenti (come, ad esempio, l’aspettativa,il congedo straordinario, i permessi brevi di cui all’art.17 del D.P.R. 395/95).

Su quest’ultimo punto la Commissione Paritetica ha ritenuto necessario precisare, in modo inequivocabile,la possibilità, per il dipendente che deve soddisfare le particolari esigenze collegate alle terapie di cui necessità, di chiedere e quindi ottenere dall’Amministrazione una idonea articolazione del proprio orario di lavoro.

 
 

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