|
L’articolo 13 del D.P.R.
170/2007 introduce rilevanti novità per il personale
affetto da patologie gravi che richiedono terapie
salvavita ed altre a queste assimilabili secondo le
indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda
sanitaria competente per territorio.
La norma, infatti,
stabilisce che non devono essere computati, nei giorni
di congedo straordinario, i giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza
dovuti all’applicazione delle predette terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda
sanitaria locale o struttura da ritenersi più
appropriatamente identificabile con struttura sanitaria
della Polizia di Stato, “ex lege” in via esclusiva, ad
effettuare gli accertamenti sanitari e la vigilanza sul
rispetto della relativa disciplina giuridica nei
confronti del personale della Polizia di Stato.
La certificazione delle
assenze del personale, connesse con la sottoposizione a
terapie salvavita, spetta soltanto alle strutture
sanitarie della Polizia di Stato, come può altresì
desumersi dal fatto che l’articolo 13 è inserito nel
Titolo I del testo normativo, che si occupa solo delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile.
Si ritiene doveroso
evidenziare che il beneficio in parola non comporta
effetti giuridici sulla posizione del dipendente,
poiché, per espressa statuizione, i giorni di assenza a
cui la norma si riferisce sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio e sono retribuiti, con esclusione
soltanto delle indennità, del compenso per lavoro
straordinario e di quegli altri compensi che sono
comunque dovuti in ragione dell’effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa.
La disposizione,
inoltre, prevede un ulteriore beneficio per agevolare il
soddisfacimento delle particolari esigenze collegate
alle terapie o alle visite specialistiche.
Si tratta della
possibilità,per il dipendente,di chiedere al Dirigente
dell’Ufficio, Reparto o Istituto,di poter effettuare un
orario di lavoro, nell’ambito delle tipologie
individuate dall’A.N.Q., che gli consenta di poter
compiere tutti gli adempimenti necessari per la tutela
della sua salute. Su tale punto è importante richiamare
l’attenzione sulla “ratio” della disposizione , la quale
tende ad assicurare al dipendente la possibilità di
chiedere un’articolazione dell’orario di servizio che
gli consenta di effettuare le terapie o le visite
specialistiche senza dover fare ricorso agli altri
istituti giuridici già vigenti (come, ad esempio,
l’aspettativa,il congedo straordinario, i permessi brevi
di cui all’art.17 del D.P.R. 395/95).
Su quest’ultimo punto la
Commissione Paritetica ha ritenuto necessario precisare,
in modo inequivocabile,la possibilità, per il dipendente
che deve soddisfare le particolari esigenze collegate
alle terapie di cui necessità, di chiedere e quindi
ottenere dall’Amministrazione una idonea articolazione
del proprio orario di lavoro.
|