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Cosa
si intende per “causa di servizio”?
Se un appartenente alla
Polizia di Stato subisce lesioni, contrae un’infermità o
subisce aggravamenti di infermità o lesioni
preesistenti, presenta domanda scritta all’ufficio
presso il quale presta servizio per fare accertare
l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presupposto
necessario, ma non sempre sufficiente per ottenere i
benefici di legge, tra cui rientra l’equo indennizzo.
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Cosa va indicato nella domanda di riconoscimento
della causa di servizio?
Nella domanda, che in
caso di morte dell’appartenente può essere presentata
dagli eredi,devono essere indicati l’infermità o
lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, se
possibile, le conseguenze sull’integrità fisica,
psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio,
allegando ogni documento utile.
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Chi ed entro quali termini di tempo può presentare la
domanda?
La domanda deve essere
presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in
cui si è verificata l’infermità o lesione, oppure entro
sei mesi dalla data in cui l’appartenente ha avuto
conoscenza dell’infermità, della lesione o
dell’aggravamento, anche quando ciò avviene dopo il
collocamento in quiescenza.
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Alla causa di servizio consegue sempre l’equo
indennizzo?
Non tutte le
patologie riconosciute come dipendenti da causa di
servizio danno diritto all’equo indennizzo: il
tempestivo riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della patologia, tuttavia, costituisce
presupposto necessario per il successivo ottenimento
dell’equo indennizzo nel caso la patologia stessa
evidenziasse, nel tempo , un aggravamento tale da farla
rientrare tra quelle per cui l’equo indennizzo è
previsto.
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Equo indennizzo e causa di servizio si devono
chiedere sempre insieme?
La richiesta di equo
indennizzo può essere presentata insieme alla domanda
per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio dell’infermità o lesione ; questo deve però
avvenire entro i dieci giorni successivi al ricevimento,
da parte dell’appartenente,della comunicazione che
l’amministrazione deve inviargli dopo aver trasmesso gli
atti al comitato di verifica per le pensioni
privilegiate(già comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie), informandolo, appunto, della possibilità di
presentare richiesta di equo indennizzo; in tal caso il
procedimento per il riconoscimento della causa di
servizio si estende anche alla definizione della
richiesta di equo indennizzo.
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In quali casi si può richiedere l’equo indennizzo?
Può essere concesso per
la morte o per una menomazione dell’integrità fisica o
psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie
di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al
decreto del Presidente della repubblica 30.12.1981,
n.834, e successive modificazioni; se la menomazione non
è prevista nelle tabelle è indennizzabile solo nel caso
in cui sia da ritenersi equivalente a qualcuna di quelle
contemplate nelle tabelle stesse,anche quando si
manifesta entro cinque anni dal collocamento in
quiescenza; il termine utile di cinque anni è elevato a
dieci anni per le invalidità derivanti da infermità di
cui non sia scientificamente nota la causa o che non
derivino da altre patologie; la richiesta di equo
indennizzo può inoltre essere proposta dagli eredi del
dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi
da decesso.
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La causa di servizio può essere riconosciuta d’ufficio?
Quando l’appartenente
riporta lesioni o subisce il decesso per ragioni di
servizio o contrae infermità nell’esporsi per obbligo di
servizio a cause che generano patologie
l’amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per
il riconoscimento della causa di servizio.
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E’
prevista la tutela della riservatezza?
Nel trattamento dei
dati relativi alla causa di servizio gli enti
interessati applicano le disposizioni vigenti in materia
di tutela della riservatezza; l’appartenente può
comunicare la sua opposizione alla trattazione e
comunicazione dei suoi dati personali sensibili relativi
all’oggetto del procedimento, che viene di conseguenza
sospeso, anche se iniziato d’ufficio.
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Come sviluppa l’istruttoria l’amministrazione?
L’ufficio di
appartenenza deve inviare immediato delle domande e
della documentazione prodotta dall’appartenente agli
uffici del Ministero dell’Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, competente ad emettere il
provvedimento finale.il dirigente responsabile
dell’ufficio integra l’istruttoria con gli elementi in
suo possesso entro dieci giorni dalla ricezione della
richiesta. Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda l’amministrazione , se verifica che la domanda
stessa non è ammissibile, la respinge con provvedimento
motivato da comunicare entro dieci giorni
all’appartenente ; se invece ne riscontra
l’ammissibilità, sempre entro trenta giorni , trasmette
alla C.M.O. competente la domanda e la documentazione
prodotta dall’appartenente, che ne deve essere informato
entro i successivi dieci giorni.
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Qual è il
compito della C.M.O.?
Effettua la diagnosi
dell’infermità o lesione, comprendendo possibilmente
anche l’indicazione delle cause che l’hanno prodotta ed
il momento in cui si è manifestata la patologia, delle
sue conseguenze sull’integrità fisica , psichica o
sensoriale e sull’idoneità al servizio.
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Qual è la
Commissione competente?
Quella territorialmente
competente in relazione all’ufficio di ultima
assegnazione dell’appartenente oppure , se questi è
pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente
del pensionato o dei suoi eredi; per i residenti
all’estero la visita è effettuata, per delega della
commissione, da un collegio di due medici nominati dalla
locale autorità consolare oppure dal medico fiduciario
dell’autorità stessa.
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Com’è
composta la commissione?
Da due ufficiali medici
, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in
medicina legale e delle assicurazioni e da un
funzionario medico della Polizia di Stato. Assume le
funzioni di presidente il direttore dell’Ente sanitario
militare o l’ufficiale superiore medico da lui delegato
o, in loro assenza,l’ufficiale superiore medico più
elevato in grado o,a parità di grado, con maggiore
anzianità di servizio; se la complessità
dell’accertamento lo richiede la Commissione può
richiedere la partecipazione alla visita, co voto
consultivo, di un medico specialista.
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L’appartenente può farsi assistere da un medico di
fiducia?
Si, l’appartenente può
essere assistito durante la visita, senza oneri per
l’amministrazione, da un medico di fiducia, che però non
entra a far parte della composizione della Commissione.
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La causa di servizio può essere rimessa in discussione
dopo il riconoscimento?
No: il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o
lesione costituisce accertamento definitivo anche per le
successive richieste di equo indennizzo e di trattamento
pensionistico di privilegio.
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E se dopo il riconoscimento c’è un aggravamento?
Entro cinque anni dalla
concessione dell’equo indennizzo l’appartenente, in caso
di aggravamento della menomazione può, per una sola
volta, chiedere all’amministrazione la revisione
dell’equo indennizzo concesso.
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Per il riconoscimento della “pensione privilegiata” i
termini sono uguali?
Per i procedimenti di
riconoscimento di causa di servizio a fini di
trattamento pensionistico di privilegio i termini sono
analoghi e resta fermo il termine di cinque o dieci anni
dalla cessazione del servizio per la presentazione di
nuova domanda di trattamento pensionistico di
privilegio; il diritto all’erogazione del trattamento
sorge dal momento dell’insorgere dell’infermità, a meno
che non sia trascorso il termine di prescrizione
biennale dei pagamenti: in tal caso l’erogazione avviene
a partire dal primo giorno del mese successivo alla
presentazione dell’istanza. |