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CAUSA DI SERVIZIO - Domande Frequenti

 
Cosa si intende per “causa di servizio”?

Cosa va indicato nella domanda di riconoscimento della causa di servizio?

Chi ed entro quali termini di tempo può presentare la domanda?

Alla causa di servizio consegue sempre l’equo indennizzo?

Equo indennizzo e causa di servizio si devono chiedere sempre insieme?

In quali casi si può richiedere l’equo indennizzo?

La causa di servizio può essere riconosciuta d’ufficio?

E’ prevista la tutela della riservatezza?

Come sviluppa l’istruttoria l’amministrazione?

Qual è il compito della C.M.O.?

Qual è la Commissione competente?

Com’è composta la commissione?

L’appartenente può farsi assistere da un medico di fiducia?

La causa di servizio può essere rimessa in discussione dopo il riconoscimento?

E se dopo il riconoscimento c’è un aggravamento?

Per il riconoscimento della “pensione privilegiata” i termini sono uguali?

 
 
 
Cosa si intende per “causa di servizio”?

Se un appartenente alla Polizia di Stato subisce lesioni, contrae un’infermità o subisce aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, presenta domanda scritta all’ufficio presso il quale presta servizio per fare accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio, presupposto necessario, ma non sempre sufficiente per ottenere i benefici di legge, tra cui rientra l’equo indennizzo.

 

Cosa va indicato nella domanda di riconoscimento della causa di servizio?

Nella domanda, che in caso di morte dell’appartenente può essere presentata dagli eredi,devono essere indicati l’infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, se possibile, le conseguenze sull’integrità fisica, psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio, allegando ogni documento utile.

 

Chi ed entro quali termini di tempo può presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificata l’infermità o lesione, oppure entro sei mesi dalla data in cui l’appartenente ha avuto conoscenza dell’infermità, della lesione o dell’aggravamento, anche quando ciò avviene dopo il collocamento in quiescenza.

Alla causa di servizio consegue sempre l’equo indennizzo?

Non tutte le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio danno diritto all’equo indennizzo: il tempestivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, tuttavia, costituisce presupposto necessario per il successivo ottenimento dell’equo indennizzo nel caso la patologia stessa evidenziasse, nel tempo , un aggravamento tale da farla rientrare tra quelle per cui l’equo indennizzo è previsto.

 

Equo indennizzo e causa di servizio si devono chiedere sempre insieme?

La richiesta di equo indennizzo può essere presentata insieme alla domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione ; questo deve però avvenire entro i dieci giorni successivi al ricevimento, da parte dell’appartenente,della comunicazione che l’amministrazione deve inviargli dopo aver trasmesso gli atti al comitato di verifica per le pensioni privilegiate(già comitato per le pensioni privilegiate ordinarie), informandolo, appunto, della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo; in tal caso il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo.

 

In quali casi si può richiedere l’equo indennizzo?

Può essere concesso per la morte o per una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della repubblica 30.12.1981, n.834, e successive modificazioni; se la menomazione non è prevista nelle tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente a qualcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse,anche quando si manifesta entro cinque anni dal collocamento in quiescenza; il termine utile di cinque anni è elevato a dieci anni per le invalidità derivanti da infermità di cui non sia scientificamente nota la causa o che non derivino da altre patologie; la richiesta di equo indennizzo può inoltre essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi da decesso.

 

La causa di servizio può essere riconosciuta d’ufficio?

Quando l’appartenente riporta lesioni o subisce il decesso per ragioni di servizio o contrae infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause che generano patologie l’amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

 

E’ prevista la tutela della riservatezza?

Nel trattamento dei dati relativi alla causa di servizio gli enti interessati applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza; l’appartenente può comunicare la sua opposizione alla trattazione e comunicazione dei suoi dati personali sensibili relativi all’oggetto del procedimento, che viene di conseguenza sospeso, anche se iniziato d’ufficio.

 

Come sviluppa l’istruttoria l’amministrazione?

L’ufficio di appartenenza deve inviare immediato delle domande e della documentazione prodotta dall’appartenente agli uffici del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, competente ad emettere il provvedimento finale.il dirigente responsabile dell’ufficio integra l’istruttoria con gli elementi in suo possesso entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’amministrazione , se verifica che la domanda stessa non è ammissibile, la respinge con provvedimento motivato da comunicare entro dieci giorni all’appartenente ; se invece ne riscontra l’ammissibilità, sempre entro trenta giorni , trasmette alla C.M.O. competente la domanda e la documentazione prodotta dall’appartenente, che ne deve essere informato entro i successivi dieci giorni.

 

Qual è il compito della C.M.O.?

Effettua la diagnosi dell’infermità o lesione, comprendendo possibilmente anche l’indicazione delle cause che l’hanno prodotta ed il momento in cui si è manifestata la patologia, delle sue conseguenze sull’integrità fisica , psichica o sensoriale e sull’idoneità al servizio.

 

Qual è la Commissione competente?

Quella territorialmente competente in relazione all’ufficio di ultima assegnazione dell’appartenente oppure , se questi è pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del pensionato o dei suoi eredi; per i residenti all’estero la visita è effettuata, per delega della commissione, da un collegio di due medici nominati dalla locale autorità consolare oppure dal medico fiduciario dell’autorità stessa.

 

Com’è composta la commissione?

Da due ufficiali medici , di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni e da un funzionario medico della Polizia di Stato. Assume le funzioni di presidente il direttore dell’Ente sanitario militare o l’ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza,l’ufficiale superiore medico più elevato in grado o,a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio; se la complessità dell’accertamento lo richiede la Commissione può richiedere la partecipazione alla visita, co voto consultivo, di un medico specialista.

 

L’appartenente può farsi assistere da un medico di fiducia?

Si, l’appartenente può essere assistito durante la visita, senza oneri per l’amministrazione, da un medico di fiducia, che però non entra a far parte della composizione della Commissione.

 

La causa di servizio può essere rimessa in discussione dopo il riconoscimento?

No: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche per le successive richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

 

E se dopo il riconoscimento c’è un aggravamento?

Entro cinque anni dalla concessione dell’equo indennizzo l’appartenente, in caso di aggravamento della menomazione può, per una sola volta, chiedere all’amministrazione la revisione dell’equo indennizzo concesso.

 

Per il riconoscimento della “pensione privilegiata” i termini sono uguali?

Per i procedimenti di riconoscimento di causa di servizio a fini di trattamento pensionistico di privilegio i termini sono analoghi e resta fermo il termine di cinque o dieci anni dalla cessazione del servizio per la presentazione di nuova domanda di trattamento pensionistico di privilegio; il diritto all’erogazione del trattamento sorge dal momento dell’insorgere dell’infermità, a meno che non sia trascorso il termine di prescrizione biennale dei pagamenti: in tal caso l’erogazione avviene a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

   

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